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Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 2012

Articolo 1

Ambito di applicazione del congedo del padre

 

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi dei secondo periodo dell’articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta delia madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale de! congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

4. Il congedo facoltativo è fruibile da! padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche a! padre adottivo o affidatario.

6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche a! padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi dì cui ai commi 2 e 3 si applica alle nascite avvenute a partire da! 1° gennaio 2013.

 

Articolo 2

Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre

 

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2.Con riferimento ai trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

 

Articolo 3

Modalità di fruizione

 

1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base delia data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, de! sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all’INPS ie giornate di congedo fruite, attraverso i ugnali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.

2. Nel caso di congedo facoltativo, ii padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione delia madre di non fruizione del congedo dì maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche

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ai datore di lavoro della madre.

3. I congedi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 non possono essere frazionati ad ore.

 

Articolo 4

Contributo per l’acquisto dei servizi per l’Infanzia

 

1. La madre lavoratrice, al termine dei periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha ia facoltà di richiedere, in luogo de! congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri delia rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell’articolo 4, comma 24, lettera b) della’legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

 

Articolo 5

Misura del beneficio e modalità di erogazione

 

1. Il beneficio di cui all’articolo 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per ii servizio di baby sitting verrà erogato attraverso ii sistema dei buoni lavoro di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nei caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte delia struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione dei servizio.

 

Articolo 6

Modalità di ammissione

 

1. Per accedere all’uno o all’altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite in tempo utile daii’LN.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all’articolo 4 intende accedere e di quante mensilità intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall’INPS, che provvedere a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All’esito del monitoraggio di cui in premessa, l’INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici, con consequenziale correlato frazionamento delie risorse disponibili nell’anno considerato.

3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all’articolo 10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.

5. Le graduatorie sono pubblicate dail’INPS entro 15 giorni dalla scadenza dei bando.

6. Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby sitting, potranno recarsi presso le sedi deli’INPS per ricevere i voucher richiesti.

 

Articolo 7

Esclusioni e limitazioni

 

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all’articolo 4 le madri lavoratrici che, relativamente ai figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

– risultano esentate totalmente dai pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

– usufruiscono dei benefici di cui ai Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità delia prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo di cui all’articolo 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

 

Articolo 8

Procedura per la realizzazione dell’elenco

 

1. L’INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l’istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on line all’INPS domanda di iscrizione ne! suddetto elenco. Quest’ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale deii’INPS e sarà liberamente consultabile.

3. L’elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o le strutture private accreditate.

 

Articolo 9

Riduzione del congedo parentale

 

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione dei congedo stesso, i’I.N.P.S. comunicherà al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

 

Articolo 10

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

 

1. I benefici di cui agii articoli 4 e 5 sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico dei Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delie donne, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione de! Ministero dei lavoro e delle politiche sociali recante ” Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne” per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

3. L’I.N.P.S. provvede al monitoraggio dell’andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze anche a! fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo anno.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Oggetto: schema di decreto del Ministero del lavoro a delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che, ai sensi dell’4, commi 24 e segg., della L. n. 92/2012, introduce, in via sperimentale per gii anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine dei congedo obbligatorio.

 

Lo schema di decreto ministeriale in oggetto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze si compone 10 articoli dei quali i primi tre disciplinano i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali previste al comma 24, lett. a), dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012, consistenti nell’istutuzione, a favore del padre, del congedo obbligatorio della durata di un giorno e del congedo facoltativo della durata di due giorni. Gli articoli da 4 a 8, in attuazione del citato articolo 4, comma 24, lett. b), dettano le regole per la fruizione, da parte della madre, di contributi economici per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. L’articolo 9 disciplina gli effetti che la fruizione dei contributi da ultimo indicati comporta sulla durata del congedo parentale, mentre l’art. 10 reca le disposisioni finanziarie.

In particolare:

 

Art. 1

 

L’articolo in questione chiarisce che il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre, fruibili entro il quinto mese di vita del figlio, vengono introdotti per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.

In particolare, il congedo obbligatorio di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità, e fruibile dal padre anche durante tale periodo. Esso è riconosciuto anche al padre che utiliza il congedo di paternità di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nei casi di grave infermità, decesso o assenza della madre.

Viceversa, il congedo facoltativo, della durata massima di due giorni, anche continuativi, è fruibile dal padre in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre, (che vedrà, pertanto, ridotto di uno o due giorni il periodo di congedo a lei spettante, con conseguente anticipazione del termine finale; del congedo post partum). È pertanto possibile, per il padre beneficiare del suddetto congedo anche durante l’astensione della madre.

Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili anche dal padre adottivo o affidatario.

 

Art. 2

 

La disposizione opera due rinvii:

– Il primo all’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001 per indicare le modalità di erogazione del trattamente economico relativo al giorno di congedo obbligatorio e ai due giorni di congedo facoltativo: esso è a carico dell’lnps ed è pari al 100 per cento della retribuzione;

– Il secondo agli articoli 29 e 30, del citato decreto legislativo n. 151, in relazione al trattamento previdenziale, che segue la disciplina del congedo di maternità, per cui non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

 

Art. 3

 

Le modalità di fruizione dei benefici oggetto di disciplina sono indicate in questo articolo. In base ad esso il padre ha l’onere di comunicare al datore di lavoro in forma scritta, ovvero – ove presente – tramite il sistema informativo aziendale, i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio e di quello facoltativo, con un anticipo minimo di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, e in base alla data presunta del parto.

Nel caso di congedo facoltativo, trattandosi di fruizione alternativa a quella del congedo di maternità, il padre dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione dell’astensione a lei spettante, per un numero di giorni pari a quelli di congedo fruiti dal padre, con conseguente riduzione dei giorni di congedo di maternità.

L’ultimo comma precisa che i congedi, obbligatorio e facoltativo, del padre non possono essere fruiti ad ore.

 

Art. 4

 

In attuazione dell’art. 4, comma 24, lett. b) della legge 92 del 2012, si dispone che la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità (e quindi solo le madri cui sia riconosciuto tale beneficio) e negli undici mesi successivi, possa richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamerte:

– per il servizio di baby-sitting

– per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o del servizi privati accreditati

L’articolo in questione precisa che la richiesta possa essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

 

Art. 5

 

Il contributo, in entrambi i casi, avrà un importo pari ad euro 300 mensili, per un massimo di sei mesi. Nel caso in cui la madre opti per il servizio di baby sitting si è scelto di utilizzare il sistema, già collaudato, dei buoni lavoro o voucher di cui all’art. 72, del decreto legislativo n. 276 del 2003, mentre nel caso dei servizi pubblici per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il contributo verrà erogato dall’lNPS direttamente, alla struttura interessata, ovviamente fino a concorrenza dei 300 mensili.

 

Art. 6

 

Quanto alle modalità di ammissione, si dispone che la lavoratrice che voglia accedere a uno dei benefici di cui all’art. 5, presenti domanda tramite i canali telematici dell’lNPS, secondo le modalità che verranno stabilite dall’istituto stesso, indicando nella domanda a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità.

L’Inps comunicherà, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 lo spazio temporale, unico a livello nazionale, individuato dall’Ente medesimo, durante il quale le domande potranno essere-presentate. E’ fatto riserva, per gli anni successivi al primo, di consentire più di un bando l’anno, qualora il monitoraggio previsto in premessa lo renda utile e fattibile.

Per evitare che le diverse tempistiche impediscano ad alcune potenziali beneficiarie di partecipare, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, potranno presentare domanda anche quelle la cui data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.

Il beneficio verrà concesso sulla base di una graduatoria nazionale, che verrà resa pubblica, e che terrà conta dell’indicatore ISEE, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno dei tre anni. La priorità è accordata ai nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Per le lavoratrici che abbiano optato per i voucher, l’INPS li porrà a disposizione presso le proprie sedi entro 15 dalla pubblicazione delle graduatorie.

 

Art. 7

 

L’articolo concerne le esclusioni e le limitazioni per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 5.

In particolare, sono escluse dai detti benefici:

– le madri totalmente esentate dal pagamento della rete pubblica del servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

– le madri che usufruiscono del benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all’art. 19, comma 3 del decreto-legge 223 del 2006 convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Usufruiscono, invece dei benefici in misura ridotta (proporzionata in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa) le lavoratrici con contratto di lavoro part-time. Coerentemente, poi, al ridotto diritto al congedo parentale, le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire dei benefici al massimo per tre mesi.

 

Art. 8

 

La disposizione disegna le regole per l’individuazione delle strutture che erogano servizi per l’infanzia e aderiscono alle misure sperimentali di cui all’articolo 4, comma 24, Iettera b) della legge n. 92 del 2012. A tal fine l’INPS pubblicherà sul sito istituzionale www.lnps.it apposite istruzioni per la costituzione dell’elenco delle strutture e per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime. L’elenco verrà aggiornato in tempo reale ed integrato con la proceduta di domanda on line delle madri aventi diritto al contributo. Le lavoratrici interessate saranno comunque tenute a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica o le strutture private accreditate che erogano servizi per l’infanzia incluse nell’elenco.

 

Art .9

 

Come si è anticipato in premessa, il decreto dispone anche degli effetti sul congedo parentale della fruizione dei benefici introdotti dalla riforma. In particolare, la scelta, da parte della madre, di usufruire del servizi di cui all’articolo 4 del decreto, comporta una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale a lei spettante per ogni quota mensile richiesta al sensi dell’articolo 6.

 

Art. 10

 

L’articolo in questione individua, in conformità a quanta disposto con la legge n. 92, nel Fondo di culi all’art. 24, comma 27 del decreto legge 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 il fondo con cui le misure sperimentali di cui all’art. 4 verranno coperte dal punto di vista finanziario.

Per monitorare l’efficacia e il tipo di ricaduta delle misure sperimentali introdotte dalla riforma e per massimizzarne le potenzialità, l’Inps provvedera a monitorare l’andamento della spesa e a verificare eventuali economie di gestione degli anni 2013 e 2014, che saranno utilizzate per incrementare lo stanziamento relativo all’anno successivo.

 

RELAZIONE TECNICA

 

Oggetto: schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che, ai sensi dell’4, commi 24 e segg., della L. n. 92/2012, introduce, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contrihutl economici alla madre, per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio.

 

La copertura delle previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 (in tema di congedon obbligatorio e facoltativo del padre) sono recate dalla lettera a) del comma 24 dell’articolo 4 della I. 92 del 2012, la quale valuta tali oneri in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013/2014 e 2015.

Al fine della copertura si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno deglil anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo,

La copertura delle previsioni di cui all’articolo 4 e seguenti (in tema di contributi per l’acquisto di servizi per l’infanzia) è prevista a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’articolo 10, comma 2 del decreto stabilisce che la relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sui capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Copertura degli oneri della legge di riforma del mercato del lavoro con il fondo per l’occupazione giovanile e delle donne” per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

E’ importante osservare che l’articolo 6, comma 4 del decreto stabilisce che il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 sarà concesso fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 015.

In tal modo è eliminato in radice, il rischio del superamento del plafond finanziario previsto dal decreto in questione.

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