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Statuto

Statuto aggiornato in base alla delibera dell’assemblea straordinaria 26 aprile 2019

dell’Associazione di Promozione Sociale

“ASSOCIAZIONE VALORE LAVORO APS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE VALORE LAVORO APS”, con sede in Bologna, Provincia di Bologna, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere il dibattito culturale e politico sul ruolo e il valore del lavoro, dipendente, autonomo, professionale, imprenditoriale, inteso quale sforzo creativo della persona, fattore fondante e determinante di sviluppo della società;

  2. promuovere ricerche e manifestazioni attraverso i contributi dei soci e di tutti coloro – persone ed enti privati e pubblici – che sono interessati a che i problemi sopra indicati siano oggetto di analisi e di dibattito;

  3. comunicare e sviluppare una comunicazione verso la società attraverso tutti gli strumenti di comunicazione;

  4.  svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Comitato Esecutivo conformemente alle linee di indirizzo dell’assemblea dei soci.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. eredità, donazione e legati;

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Comitato Esecutivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Esecutivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Comitato Esecutivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;

  • per recesso;

  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito;

  • per esclusione:

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Esecutivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Comitato Esecutivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione

  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

    1. Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Comitato Esecutivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Comitato Esecutivo;

  • il Presidente;

  • il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Esecutivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Esecutivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Esecutivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;

  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Esecutivo;

  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica per tre anni i e sono rieleggili. Possono fare parte del Comitato Esecutivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Esecutivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Comitato Esecutivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Comitato Esecutivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • predispone bilancio o rendiconto;

  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Comitato Esecutivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Comitato Esecutivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Esecutivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Comitato Esecutivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Esecutivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Esecutivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Comitato Esecutivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Comitato Esecutivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – L’Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017.  L’Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

  • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.