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Contratti annuali solo per 36 mesi (da italiaoggi del 17/4/12)

La reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi ? illegittima solo se riguarda le supplenze annuali. Quelle cio? che vengono disposte su posti e cattedre vacanti. Tutto ok, invece, se si tratta di successione di contratti di supplenza fino al 30 giugno o meno. Perch? in questo caso vengono stipulati per fare fronte ad esigenze sostitutive. E quindi i posti sono meramente disponibili. ? quanto si evince da una sentenza emessa dalla Corte d’ appello di Roma depositata il 13 marzo scorso (270/12). Secondo i giudici di II grado: ?Il rinnovo dei contratti stipulati ai sensi dell’ art. 4 comma 1 l.124/99 ? da ritenersi illegittimo per il tempo in cui ? stato superato il limite dei 36 mesi?. Ma siccome la conversione del contratto ? vietata nella pubblica amministrazione perch? c’ ? l’ obbligo dei concorsi, ?il risarcimento va determinato nell’ importo pari a 20 mensilit? di retribuzione?. Dunque, niente immissione in ruolo anche se c’ ? reiterazione abusiva di supplenze annuali. Ma il diritto al risarcimento, almeno in questo caso dovrebbe sussistere. Fermo restando che il divieto, sempre secondo la Corte d’ appello, vale solo fino al 13 maggio 2011. E cio? fino all’ entrata in vigore dell’ art. 9 comma 18 del decreto legge 70/2011, che prevede la non applicabilit? del divieto di reiterazione contenuto nell’ art.5 del decreto 368/2001. Interpretazione, questa, che contrasta con quella della Corte d’ appello di Perugia (n.448 del 3 novembre 2011). Che ritiene l’ art.9 una norma di interpretazione autentica. Dunque, da applicarsi retroattivamente. In ci? confortata dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto che l’ art.5 del decreto 368/2001 non potesse essere applicato al pubblico impiego, gi? prima dell’ avvento dell’ art.9 (si veda la sentenza 392 del 13 gennaio scorso). Non di meno, la sentenza della Corte d’ appello di Roma aggiunge un ulteriore tassello interpretativo alla questione del divieto di reiterazione dei contratti a termine, oltre i 36 mesi, stabilito dalla normativa europea e recepito nel nostro ordinamento dall’ art.5 del decreto legislativo 368/2001. Questione che ha scatenato un contenzioso seriale di proporzioni talmente ampie da indurre il Consiglio superiore della magistratura a dedicare un incontro di formazione solo a questo argomento (5318 del 16.03.2011). La Corte d’ appello di Roma adotta, sebbene seguendo altre vie interpretative, un criterio gi? enunciato in via generale dalla Corte di giustizia europea (C-586/2010 del 26.01.2012) e in modo particolare dalla Corte d’ appello di Cagliari (n.621 del 6 dicembre 2011). Secondo i giudici cagliaritani, infatti, l’ abuso potrebbe verificarsi solo nel caso di ripetuti conferimenti alla stessa persona di supplenze annuali per la copertura di posti effettivamente vacanti in organico di diritto che rimangono stabilmente scoperti per mancato espletamento delle procedure concorsuali per assumere personale in ruolo o per il numero di personale in ruolo inferiore a quello dei posti vacanti. Non cos?, invece, per le supplenze temporanee conferite per posti non vacanti disponibili annualmente in organico di fatto o per sostituire insegnanti assenti con diritto alla conservazione del posto che presuppongono esigenze effettivamente contingenti e imprevedibili tali da far escluder una condotta abusiva dell’ amministrazione. Ci? perch? in una organizzazione tanto complessa come quella scolastica ? verosimile che ogni anno si verifichino innumerevoli eventi che rendono temporaneamente scoperti di fatto molti posti, giustificando per la loro copertura il ricorso a contratti a termine. A questo punto, dunque, non resta che attendere il responso della Corte di cassazione. Che potrebbe capovolgere la situazione. Il precedente del 13 gennaio, infatti, sembrerebbe confortare la tesi dell’ applicazione retroattiva della inapplicabilit? del decreto 368/2001 alla scuola. Proprio perch?, facendo riferimento a tutto il pubblico impiego, la Suprema corte ha confermato che la tesi del legislatore ? una delle possibili interpretazioni della norma in questione.

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Corte-dAppello-di-Roma-Sentenza-n.-270-12

fonte: dirittoscolastico.it