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Indennit? onnicomprensiva (da ilsole24ore)

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La Cassazione prova a mettere la parola fine alla discussione, ingenerata da alcune pronunce originali di una sezione della Corte di Appello di Roma e del Tribunale di Napoli, sul meccanismo di indennizzo applicabile nei casi di conversione del contratto a termine. La vicenda esaminata nella sentenza con una sentenza 3056/2012 riguarda la legge 183/2010, secondo cui in caso di conversione del contratto a termine, il lavoratore ha diritto ad un’?indennit??di importo variabile tra le 2,5 e le 12 mensilit?. Questa?indennit?, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe assorbire ogni altra somma teoricamente spettante al lavoratore. La Corte costituzionale, investita della questione relativa alla costituzionalit? della norma, ha incidentalmente confermato questa lettura, riconoscendo la natura omnicomprensiva dell’indennit??sostitutiva del risarcimento (sentenza 303/2011). In questo scenario, hanno fatto scalpore alcune sentenze emanate a gennaio dalla Corte di Appello di Roma, secondo le quali l’?indennit??prevista dalla legge 183/2010 coprirebbe solo il periodo intercorso tra la fine del rapporto e il deposito del ricorso. Il periodo successivo al deposito del ricorso non sarebbe invece coperto dall’?indennit?, e quindi il lavoratore avrebbe diritto a un risarcimento del danno ulteriore, da calcolare con i criteri vigenti prima del collegato lavoro. Questa lettura si discosta palesemente sia dal dettato legislativo, sia dall’ interpretazione fornita dalla Corte costituzionale. Con la sentenza 3056, la Cassazione prova a rimettere le cose al loro posto. In primo luogo, la pronuncia chiarisce che l’?indennit??prevista dalla legge 183 costituisce una penale avente carattere “forfetizzato”, onnicomprensivo di ogni danno subito per effetto della nullit? del termine. Tale penale, osserva la Corte, copre il periodo che va dalla scadenza del termine fino alla sentenza che ne accerta la nullit? e dichiara la conversione del rapporto. Questa interpretazione ? l’ unica aderente allo spirito della legge. Su questo punto la sentenza sembra fare riferimento proprio agli orientamenti giurisprudenziali prima ricordati, in quanto precisa che eventuali interpretazioni difformi, volte a ridurre o eliminare il carattere “onnicomprensivo” dell’?indennit?, anche riducendo il periodo di copertura, sono infondati, in quanto violano i criteri interpretativi con cui deve essere applicata la legge. Con questa sentenza (anticipata qualche settimana fa da una pronuncia di tenore analogo), la questione sembra avviarsi verso la conclusione, considerata l’ autorevolezza dei soggetti intervenuti. A ogni buon conto nel Ddl sul mercato del lavoro ? contenuta una norma interpretativa che mira proprio a consolidare la lettura della Cassazione.

In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l?indennit? va liquidata, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivo del lavoratore, trattandosi di indennit? “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullit? del termine nel ?periodo intermedio” (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).

cassazione 3056_12

fonte: www.cassazione.it

a cura di T. C. e S. M.