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Statuto dei lavori autonomi.
Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternit?, previdenza, ammortizzatori sociali.
la presente proposta di legge vuole colmare un vuoto normativo, a tutela e promozione del lavoro autonomo…La presente proposta di legge intende?… individuare un insieme di principi e regole essenziali per …definire…un patrimonio comune di tutele e di incentivi rispondenti alle esigenze comuni di questi soggetti, riconoscendo e valorizzando il loro lavoro. L?elemento fondamentale della base della presente proposta ? dunque la valorizzazione del fattor lavoro
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PROPOSTA DI LEGGE
BOZZA
d?iniziativa dei deputati
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DAMIANO, FASSINO
Statuto dei lavori autonomi.
Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternit?, previdenza, ammortizzatori sociali.
Onorevoli Colleghi,
la presente proposta di legge vuole colmare un vuoto normativo, a tutela e promozione del lavoro autonomo, che l?attuale situazione economica ha reso quanto pi? evidente,.
??????????? ?I lavoratori autonomi sono divenuti una vera e propria ?galassia? che difficilmente ? possibile schematizzare Lo stesso Istat coglie solo parzialmente tale complessit?, classificando quattro categorie di autonomi: imprenditori e lavoratori in proprio, liberi professionisti, coadiuvanti e soci di cooperative, collaboratori e lavoratori occasionali.
La presente proposta di legge intende tenere conto di tutte le categorie sopra esposte, cercando di individuare un insieme di principi e regole essenziali per non annullare le singole specificit?, ma definire, al contempo, un patrimonio comune di tutele e di incentivi rispondenti alle esigenze comuni di questi soggetti, riconoscendo e valorizzando il loro lavoro. L?elemento fondamentale della base della presente proposta ? dunque la valorizzazione del fattor lavoro, rispetto al capitale, e che si esprime in forme giuridiche diverse,? (cooperative imprese artigiane e commerciali, societ? di persone).
Ci preme specificare che analoga proposta di legge, alla quale abbiamo apportato alcune modifiche, tra le quali l?inserimento del Capo IV relativo alle norme per il lavoro parasubordinato ed economicamente dipendente, ? stata presentata a prima firma del Senatore Treu, al Senato.
Gli interventi prevalenti, previsti dal presente disegno di legge, sono di tipo promozionale e le stesse tutele sono viste in funzione promozionale. Sono infatti dirette ad esaltare le potenzialit? economiche e sociali dei lavoratori autonomi e professionali e a sollecitare comportamenti virtuosi quali: la ricerca di una competitivit? basata sulla qualit? e sulla stabilit? del lavoro e non sulla sua intensificazione esasperata o sulla mera riduzione dei costi; maggiori investimenti in formazione continua, innovazione e sicurezza; utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e strumentazioni (anche informatiche); diffusione di pratiche che superino tutte le discriminazioni nel lavoro (di genere, di razza ed etnia, di et?) e che promuovano le pari opportunit?, in particolare fra uomini e donne; fino alla regolarizzazione delle forme di lavoro irregolare. Altre norme promozionali riguardano l?accesso e la tutela del credito, l?accesso alle leggi incentivanti, entrambi ancora discriminanti verso il lavoro autonomo e le micro imprese; la possibilit? di partecipare effettivamente ad appalti pubblici; la semplificazione delle procedure; la riconoscibilit? pubblica delle professionalit?; la certezza dei termini di pagamento; l?aiuto a sviluppare forme di previdenza e assistenza integrative, anche in forme mutualistiche; il sostegno alla formazione permanente.
Norme specifiche prevedono interventi da attuarsi per iniziativa statale in collaborazione con le autonomie territoriali o direttamente da parte di queste per il sostegno delle attivit? autonome imprenditoriali. Tali norme sono in parte di efficacia diretta, in parte da definire per delega al governo e prevedono:
????????a) sostegni alla qualificazione e riqualificazione delle competenze necessarie all?attivit? svolta, con interventi attivabili da Stato e regioni, attingendo anche a fondi europei;
????????b) sostegni, anche qui attivabili dallo Stato o dalle regioni, all?avvio, al consolidamento, alla riconversione delle attivit? autonome, alla loro internazionalizzazione;
????????c) misure per favorire un accesso non discriminatorio dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle commesse e appalti pubblici;
????????d) incentivi alla ricerca e all?innovazione di impresa, a valere sui fondi esistenti;
????????e) sostegno dell?imprenditoria giovanile e femminile, anche per favorire l?avvio di attivit? in proprio da parte di lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro;
????????f) promozione delle pari opportunit? di accesso al lavoro autonomo e di crescita professionale, attraverso misure specifiche di sostegno alla maternit? mirate ai lavoratori autonomi;
????????g) promozione delle opportunit? di impiego e della mobilit? dei lavoratori autonomi, attraverso l?istituzione di servizi dedicati, osservatori e sportelli unici;
????????h) sostegno alle attivit? formative riguardanti la sicurezza del lavoro autonomo e la prevenzione degli infortuni;
????????i) tutele del reddito in caso di inattivit? temporanea o di cessazione di attivit? per crisi di mercato.
????????l) promozione della costituzione, da parte delle varie categorie di lavoro autonomo, di fondi mutualistici in ambiti definiti, competenti ad erogare agli aderenti aiuti monetari e di servizio in caso di crisi e di inattivit?;
????????m) riduzione dell?imposizione gravante sulle attivit? di lavoro autonomo, attraverso l?incremento delle deduzioni dalla base imponibile ai fini dell?imposta regionale sulle attivit? produttive (IRAP);
????????n) sostegno alla predisposizione di schemi contrattuali con la clientela, che prevedano clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato;
????????o) istituzione, d?intesa con le regioni, di marchi di qualit? per i lavori autonomi, in conformit? e a specificazione delle norme previste per la tutela del made in ltaly.
????????p) semplificazioni degli adempimenti amministrativi.
????????q) riordino della disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese committenti;
????????r) riordino della disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi, allo scopo di sostenere i processi di qualificazione e aggregazione dei confidi.
A fronte di un primo corpo di norme orientato a incentivare e promuovere il lavoro autonomo e l?autoimprenditorialit?, un secondo insieme di disposizioni ? dedicato in senso stretto alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo.
????In via generale si conferma il riconoscimento, anche per i titolari di attivit? imprenditoriali e autonome, dei diritti fondamentali gi? risultanti dalle normative generali, e la valenza interprivata di tali diritti (quindi in particolare nei confronti dei committenti): diritti alla dignit? e alla libera manifestazione del pensiero, alla intangibilit? della sfera personale e sessuale, alle tutele contro i comportamenti persecutori, alla non discriminazione e alle pari opportunit?, alla salute e alla sicurezza del lavoro, all?associazionismo professionale, a un equo compenso. Quanto al regime di imposizione fiscale sul lavoro autonomo, che pure costituisce una componente essenziale dell?intervento complessivo di riforma, esso non ? ricompreso nel perimetro del presente provvedimento, in quanto destinato ad essere oggetto di un separato disegno di legge orientato a un riassetto sistemico generale che preveda, in particolare, la revisione dello strumento degli studi di settore e il progressivo superamento dell?IRAP, ad eccezione di quanto previsto al punto m).
Ma vi ? anche un altro aspetto che con la presente proposta di legge abbiamo voluto sottolineare. In Italia il lavoro indipendente, escluso il lavoro parasubordinato, ? pari al 32,2% sul totale degli occupati. ?Seppur con un leggero calo negli ultimi anni, le prestazioni d?opera di carattere individuale che presentano caratteri di abuso hanno raggiunto livelli preoccupanti e a tale situazione va aggiunto il fenomeno dei parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto) fenomeno quest?ultimo tipicamente italiano.
Nei paesi dell?Unione europea negli ultimi anni si ? manifestata una forte crescita di forme di lavoro autonomo con tratti pi? o meno palesi di dipendenza economica. Per indicare tale fenomeno, sono state utilizzate diverse definizioni tra le quali ?lavoro? parasubordinato? in Italia e e ?persona simili e al lavoratore subordinato? in Germania (arbeitnemer?nliche). La concezione prevalente nei paesi europei ? quella dei lavoratori semi-indipendenti o quella di ?lavoratori dipendenti assimilabili a lavoratori subordinati?che, sostanzialmente, lavorano da soli, nel quadro di un contratto di servizio o di impresa per un committente principale da cui dipendono economicamente e il cui bisogno di protezione sociale o la mancanza di autonoma organizzazione li distingue dagli altri lavoratori autonomi e, solo per alcuni aspetti di protezione sociale e lavorativa, li avvicina ai lavoratori dipendenti. In Francia di fronte allo stesso fenomeno hanno dichiarato lavoratore subordinato chiunque non avesse almeno un certo numero di committenti.
Anchela Spagnadi recente ? intervenuta seguendo la stessa linea di condotta tedesca introducendo un limite del 75% del fatturato con lo stesso committente, per definire la dipendenza economica del lavoratore autonomo e per individuare le caratteristiche distintive del prestatore d?opera individuale, rispetto agli altri lavoratori autonomi.
E? evidente la necessit? di procedere, anche in Italia, ad armonizzare gli interventi in questo campo e delineare una disciplina che limiti gli abusi nell?uso distorto delle prestazioni d?opera ma, soprattutto, tuteli effettivamente il lavoro autonomo.
In particolare la condizione di dipendenza economica ? presupposta per le prestazioni di opera svolte a favore di un solo committente dal quale il prestatore derivi due terzi del suo reddito di lavoro complessivo, inclusi coloro che, pur iscritti ad un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono attivit? regolata dagli accordi di cui al Capo III artt. 20 e 21 della presente legge.
Queste disposizioni si applicano, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purch? rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nell?ultima parte della proposta di legge sono previste ulteriori e specifiche tutele per i lavoratori economicamente dipendenti.
Tale denominazione, pi? precisa di quella di lavoro parasubordinato, richiama una ratio di interventi parzialmente diversa da quella tipica del lavoro subordinato, in quanto riconosce diretta rilevanza al dato della debolezza economica del lavoratore a prescindere dall?assoggettamento personale caratteristico del lavoro subordinato.
FINALIT?
Art. 1.
(Finalit?)
????1. La presente legge contiene misure dirette alla promozione del lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, al fine della piena e buona occupazione, al miglioramento della sua qualit? e delle competenze dei lavoratori autonomi, al riconoscimento delle tutele e delle opportunit? che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.
????2. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalit? della presente legge nell?ambito delle rispettive competenze, secondo i princ?pi di sussidiariet? e di leale collaborazione interistituzionale, attraverso l?adozione di provvedimenti normativi e amministrativi orientati ad integrare e migliorare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall?ordinamento statale e dalla presente legge.
????3. Alle medesime finalit? concorrono le iniziative individuali e dei gruppi sociali che integrano le misure pubbliche secondo il principio di sussidiariet?.
????4. Ai fini dell?individuazione degli interventi attuativi della presente legge, ? promossa la concertazione sociale fra le istituzioni pubbliche competenti a ciascun livello territoriale e le categorie rappresentative dei lavori autonomi.
????5. Il riconoscimento, la promozione e la tutela dei lavori autonomi sono perseguiti in rapporto alle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro e dei bisogni specifici dei lavoratori secondo il principio di proporzionalit?, in coerenza con l?articolo 35 della Costituzione.
Art. 2.
(Aree di intervento e linee guida)
1. Ai fini dell?attuazione della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano le misure di rispettiva competenza, secondo le seguenti direttrici e aree di intervento:
a) riconoscimento e semplificazione degli adempimenti e sostegno all?avvio d?attivit? autonome;
????????b) informazioni e servizi sulle opportunit? di mercato; accesso a commesse e appalti pubblici;
????????c) promozione del lavoro autonomo femminile;
????????d) percorsi formativi e formazione permanente;
????????e) promozione di buone pratiche in tema di sicurezza del lavoro;
????????f) sostegno alle riorganizzazioni produttive, alle aggregazioni e alla successione delle attivit?,
????????? alla ricerca e all?innovazione;
????????g) tutela e sostegno a situazioni di crisi economiche e di mercato;
????????h) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi;
????????i) regole e condizioni del rapporto di lavoro autonomo;
????????l) tutela delle innovazioni dei lavoratori;
????????m) sostegno alla risoluzione alternativa delle controversie;
????????n) tempi di pagamento; erogazioni e garanzie del credito;
????????o) modalit? di accesso al ?Fondo per la tutela e la promozione del lavoro autonomo? di cui all?articolo 36.
Capo II
PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL?AUTOIMPRENDITORIALIT?
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
????1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone che svolgono in forma abituale e a titolo oneroso prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, al di fuori di vincoli di subordinazione e di organizzazione altrui.
????2. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle professioni regolamentate solo per quanto compatibile con le disposizioni vigenti.
Art. 4.
(Associazioni di categoria rappresentative dei lavoratori autonomi)
????1. Ai fini della presente legge, le associazioni professionali di natura privatistica rappresentative dei lavoratori autonomi, di seguito denominate ?associazioni di categoria?, sono tenute ad iscriversi in appositi registri pubblici istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico, nonch? negli omologhi registri pubblici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e presso le unioni regionali delle stesse per le articolazioni associative di rappresentanza, rispettivamente locale e regionale.
????2. Per le finalit? di cui al comma 1, le associazioni di categoria sono tenute, in sede di iscrizione ai registri, a qualificare i caratteri e i requisiti professionali dell?attivit? svolta dai rispettivi associati, a comunicare il numero e la distribuzione territoriale degli stessi e a notificare l?adozione di un codice deontologico recante i princ?pi e gli standard cui deve conformarsi l?attivit? degli associati, nonch? i loro doveri nei confronti dei committenti e degli altri associati.
????3. ? istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la ?Commissione paritetica di vigilanza sul rispetto delle norme di deontologia professionale nelle attivit? di lavoro autonomo?, di seguito denominata ?Commissione?. La Commissione ? composta da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti delle regioni e degli enti locali, come individuati dalla Conferenza unificata di cui all?articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.?281, e successive modificazioni, di seguito denominata ?Conferenza unificata? un membro designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e un membro per ciascuna delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi aventi rappresentanza presso il Consiglio nazionale dell?economia e del lavoro (CNEL), secondo le modalit? stabilite con il decreto di cui al comma 4. La Commissione ? presieduta da un magistrato con grado di consigliere di Cassazione.
????4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentitala Conferenza unificata sono individuati le modalit? di istituzione e gestione dei registri pubblici di cui al comma 1, i requisiti e le modalit? di iscrizione, le modalit? di accesso e di funzionamento della Commissione, nonch? i criteri di valutazione della rappresentativit? nazionale delle associazioni di categoria.
Art. 5.
(Riconoscimento e semplificazione degli adempimenti)
????1. Il Governo ? delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentitala Conferenzaunificata e sentite le associazioni di categoria, uno o pi? decreti legislativi finalizzati a semplificare gli adempimenti per l?avvio di attivit? di lavoro autonomo. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
????2. La delega di cui al comma 1 ? esercitata nel rispetto dei seguenti princ?pi e criteri direttivi:
????????a) ammissione dell?avvio di attivit? sulla base di una dichiarazione del lavoratore autonomo indicante l?oggetto dell?impresa e i requisiti o titoli professionali necessari al suo svolgimento;
????????b) attribuzione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini del conseguente riconoscimento delle attivit? di lavoro autonomo;
????????c) definizione di percorsi di semplificazione specifici per lo svolgimento delle attivit? autonome, come individuati indicati da un?apposita Commissione nazionale a tal fine costituita fra Stato e regioni d?intesa con le associazioni di categoria.
Art. 6.
(Sostegno all?avvio di attivit? di lavoro autonomo)
????1. L?avvio e il consolidamento di attivit? di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d?intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalit? attuative sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentitala Conferenzaunificata e le associazioni di categoria, previo parere delle commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del decreto.
????2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attivit? di lavoro autonomo avviate da giovani fino a 35 anni di et? e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall?imposizione ai fini IRAP e IRPEF,. per il periodo d?imposta di avvio dell?attivit? e per i due periodi d?imposta immediatamente successivi.
????3. A valere sul Fondo per il lavoro autonomo di cui all?articolo 36, possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attivit? di lavoro autonomo, sulla base di piani d?impresa valutati secondo criteri e modalit? stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
????4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 ? applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformit? alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell?Unione europea n.?C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all?1 per cento.
Art. 7.
(Servizi e informazioni sulle opportunit? di mercato)
????1. Le autonomie locali e funzionali istituiscono servizi dedicati alla facilitazione dell?accesso dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle opportunit? di mercato.
????2. Per le finalit? di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici presso i quali gli interessati possono ottenere le informazioni pertinenti la loro attivit?, le procedure per il loro avvio e per le eventuali trasformazioni, per l?accesso a commesse ed appalti pubblici, nonch? relative alle opportunit? di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali riguardanti attivit?, buone pratiche amministrative e commerciali.
????3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo per i lavoratori di cui all?articolo 3, comma1, informa integrata con le attivit? o i programmi specifici gi? previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 8.
(Informazioni relative all?accesso agli appalti pubblici)
????1. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono, in qualit? di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi e delle micro imprese agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli strumenti di cui all?articolo 7, e adattando, laddove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori.
????2. Nella determinazione dei bandi, le amministrazioni pubbliche nazionali e locali tengono conto degli indirizzi di cui all?articolo 20.
Art. 9.
(Promozione del lavoro autonomo femminile)
????1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parit? uomo-donna nell?accesso alle attivit? d?impresa e alle attivit? di lavoro autonomo:
????????a) l?articolo 45 del codice delle pari opportunit? tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.?198, ? sostituito dal seguente:
?????Art. 45. – (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). ? 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell?obiettivo di cui all?articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n.?845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, ? destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall?articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
????2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell?obiettivo di cui all?articolo 42, comma 1, ? accertata, entro il 31 marzo dell?anno in cui l?iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l?impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all?articolo 8.
????3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 ? ripartita tra le regioni in misura proporzionale all?ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:
????????a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all?ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;
????????b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall?Istituto nazionale di statistica, ? inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente?;
????????c) l?articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.?198, e successive modificazioni, ? sostituito dal seguente:
?????Art. 54. – (Fondo nazionale per l?imprenditoria femminile). ? 1. A valere sulle disponibilit? del Fondo nazionale per l?imprenditoria femminile, istituito dall?articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n.?215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all?articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei princ?pi fondamentali dell?ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
????????a) per impianti ed attrezzature sostenute per l?avvio o per l?acquisto di attivit? commerciali e turistiche o di attivit? nel settore dell?industria, dell?artigianato, del commercio o dei servizi, nonch? per i progetti aziendali connessi all?introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
????????b) per l?acquisizione di servizi destinati all?aumento della produttivit?, all?innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all?acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonch? per lo sviluppo di sistemi di qualit?;
????????c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l?accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.
????2. Per le finalit? di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l?accesso al credito.
????3. Ai soggetti di cui all?articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attivit? ivi previste?.
????2. A decorrere dall?anno 2010, il Fondo nazionale per l?imprenditoria femminile, di cui all?articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.?198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ? finanziato nella misura di 100 milioni di euro all?anno.
????3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti riconosciuti ai sensi del Capo I del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.?198, sono rassegnate al ?Fondo nazionale per l?imprenditoria femminile?, di cui al citato articolo 54.
????4. A decorrere dall?anno 2010, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d?impresa di cui all?articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ? destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonch? al consolidamento delle attivit? di piccola e microimpresa avviate da donne.
????5. Nell?esercizio della potest? legislativa concorrente ai sensi dell?articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all?innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonch? le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalit? coerenti con il codice delle pari opportunit? tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.?198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell?autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
Art. 10.
(Deducibilit? delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)
????1. All?articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.?917, e successive modificazioni, le parole: ?le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare? sono sostituite dalle seguenti: ?le spese di partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono totalmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, se erogati da organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente o se validi ai fini della formazione professionale obbligatoria, ovvero deducibili nella misura del 50 per cento negli altri casi?.
????2. Nell?ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e riqualificazione del lavoro autonomo e dell?autoimprenditorialit? in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell?innovazione.
????3. Le regioni possono prevedere l?istituzione di appositi voucher formativi a favore dei lavoratori autonomi che partecipino ad attivit? formative ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, secondo modalit? stabilite con legge regionale. In tal caso, i voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo di cui all?articolo36, in misura e secondo modalit? stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitala Conferenza unificata.
????4. Le regioni dispongono misure per garantire ai lavoratori autonomi l?accesso alla formazione permanente nel corso della vita lavorativa, stabilendo altres? obblighi di aggiornamento periodico delle competenze, nella misura richiesta, dalle diverse professionalit? e dai vari settori di attivit?.
Art. 11.
(Sicurezza del lavoro e assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali)
????1. Lo Stato, d?intesa con le regioni, predispone programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi in conformit? con gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.?81. A questo fine sono dedicati percorsi formativi specifici nell?ambito dei programmi regionali di cui all?articolo 10, comma 2.
????2. L?Istituto nazionale per l?assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ? autorizzato a sostenere gli investimenti in sicurezza attuati dai lavoratori autonomi tramite la riduzione dei contributi assicurativi in conformit? con piani specifici e secondo criteri definiti dall?Istituto entro un tetto di spesa previsto.
????3. L?INAIL, congiuntamente con i servizi territoriali competenti, promuove la informazione sulle opportunit? formative disponibili per i lavoratori autonomi e cura la diffusione delle buone pratiche esistenti.
????4. I lavoratori autonomi impiegati in attivit? che li espongono a rischi di infortunio o di malattie professionali, e ai quali non si applichino specifiche normative di settore, devono essere assicurati contro tali rischi, secondo gli standard e le modalit? a tal fine stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del CNEL.
Art. 12.
(Sostegno alle riconversioni, alle riorganizzazioni, alla mobilit?, alle aggregazioni
e alla successione delle attivit? di lavoro autonomo)
????1. Gli osservatori di cui all?articolo 7, comma 2, sono competenti a monitorare l?andamento della domanda di prestazioni di lavoro autonomo, al fine di predisporre interventi a sostegno di processi di riorganizzazione o mobilit? necessari a sostenere la competitivit? e ad agevolare le trasformazioni economiche e produttive, nonch? a prevenire le situazioni di crisi.
????2. Sulla base delle indicazioni degli osservatori, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico definiscono programmi di assistenza organizzativa, finanziaria e di mercato a favore dei lavoratori autonomi coinvolti in processi di riconversione e di riorganizzazione.
????3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all?articolo 36 possono essere erogati prestiti agevolati a sostegno dei processi di riconversione e di riorganizzazione, sulla base di piani predisposti dai lavoratori autonomi, dalle microimprese e dalle loro associazioni, valutati secondo criteri e modalit? stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.
????4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 ? applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformit? alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell?Unione europea n.?C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all?l per cento.
????5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute prioritariamente alle attivit? produttive e professionali riguardanti nuovi settori di mercato anche internazionali, servizi di prossimit? e di cura dell?ambiente, settori ad alto contenuto tecnologico e alla ricerca.
????6. I sostegni e le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concessi altres? per agevolare la successione delle attivit? di lavoro autonomo, in particolare nell?ambito della famiglia, per promuovere le aggregazioni fra lavoratori autonomi, nonch? la loro partecipazione a contratti di rete.
Art. 13.
(Sostegno alla ricerca e all?innovazione)
????1. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo speciale rotativo per l?innovazione tecnologica di cui all?articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ? annualmente destinata al finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi dai soggetti di cui all?articolo 3 della presente legge.
????2. A valere sulle disponibilit? del fondo di cui all?articolo 36 possono essere finanziate, in favore dei soggetti di cui all?articolo 3, le seguenti attivit?:
????????a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;
????????b) prestazioni di garanzie per l?accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passivit? a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;
????????c) investimenti per la ricerca industriale, per l?innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
????3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitala Conferenzaunificata e le associazioni di categoria, sono definiti i criteri e le modalit? di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, riconoscendo priorit? ai progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi. A tal fine gli enti di ricerca pubblici e le strutture pubbliche centrali e locali competenti, predispongono servizi di informazione diretti a favorire l?incontro fra domanda e offerta di innovazione e promuovono la diffusione di intese tra lavoratori autonomi e imprese.
Art. 14.
(Sostegni e tutele nelle situazioni di crisi)
????1. Nei casi di cessazione di attivit? per crisi di mercato, come accertate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalit? definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitala Conferenzaunificata, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico predispongono, a favore di lavoratori autonomi, professionisti e micro imprese, interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell?attivit? e al re inserimento nel mercato.
????2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi, i professionisti e le micro imprese interessati dalla crisi di mercato possono essere ammessi ai prestiti agevolati di cui all?articolo 12, commi 3 e 4, con le medesime modalit?.
????3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all?articolo 36, possono essere altres? erogati, in caso di crisi di mercato accertate secondo le modalit? del comma 1, sostegni economici in forma di somme forfettarie una tantum a fondo perduto, secondo importi e condizioni stabiliti con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, d?intesa con le regioni sentite le categorie interessate.
????4. Anche ai fini dell?accesso ai sostegni economici di cui al comma 3, i lavoratori autonomi che abbiano cessato l?attivit? possono essere iscritti alle liste di mobilit? di cui alla legge 23 luglio 1991, n.?223.
????5. Con il decreto di cui al comma 3 sono altres? definite forme di specifico sostegno al reinserimento sul mercato in forma autonoma, individuale e associata, di lavoratori subordinati espulsi dal lavoro e disoccupati di lunga durata.
Art. 15.
(Promozione di forme mutualistiche per il lavoro autonomo)
????1. Lo Stato, d?intesa con le regioni, favorisce la costituzione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e l?adesione a fondi o casse gi? esistenti. A tal fine, i contributi apportati dai partecipanti a tali istituti mutualistici sono detraibili ai fini dell?imposizione IRPEF entro il limite di 5.000 euro annui.
????2. L?adesione alle casse e ai fondi di cui al comma 1 pu? essere individuale ovvero decisa in forma collettiva. Tali casse e fondi possono attuare interventi integrativi a favore dei lavoratori aderenti nei seguenti ambiti:
????????a) attivit? formative presso organismi accreditati dalle regioni;
????????b) tutela del reddito nei casi di riconversione, riorganizzazione, sospensione e cessazione di attivit?;
????????c) sostegni al reddito nelle ipotesi di sospensione del lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, maternit?;
????????d) forme di assistenza integrative, contrattualmente definite fra gli interessati, tra cui: previdenza complementare, sanit? e assistenza sociale integrativa.
Art. 16.
(Pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi)
????1. Il Governo ? delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell?economia e delle finanze, sentitala Conferenzaunificata e le associazioni di categoria, uno o pi? decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese committenti. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle camere per l?espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia le quali si esprimono entro trenta giorni dalla ?data di trasmissione.
????2. La delega di cui al comma 1 ? esercitata nel rispetto dei seguenti princ?pi e criteri direttivi:
????????a) nell?ambito della disciplina in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.?231, definizione di condizioni e termini peculiari per i crediti maturati dai lavoratori autonomi, con specifico riferimento:
????????????1) all?anticipazione della decorrenza degli interessi moratori, se il termine per il pagamento non ? stabilito nel contratto;
????????????2) all?applicazione di una maggiorazione nel saggio degli interessi;
????????????3) alla previsione di peculiari e pi? celeri modalit? di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
????????b) promozione di strumenti di monitoraggio e controllo gestiti di concerto con le associazioni rappresentative delle categorie, ai fini della verifica del rispetto dei termini di pagamento delle imprese committenti a favore dei lavoratori autonomi ed economicamente dipendenti;
????????c) definizione di procedure arbitrali per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi. Il ricorso a tali procedure ? obbligatorio per tutte le imprese committenti che beneficiano di agevolazioni normative e fiscali previste dalla legislazione nazionale e regionale;
????????d) per le pubbliche amministrazioni:
????????????1) riconoscimento ai prestatori di lavoro autonomo, anche nell?ambito delle ?Linee guida? di cui all?articolo 20, di un diritto di prelazione nell?accesso al pagamento dei crediti maturati;
????????????2) obbligo per i responsabili dei centri di spesa di predisporre strumenti di monitoraggio e controllo circa il rispetto della disciplina vigente in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali da parte dei rispettivi uffici competenti, stabilendo gli eventuali interventi correttivi e le procedure di responsabilit? per i casi di inosservanza.
????3. Per le finalit? di cui al comma 2, lettera d), numero 1), una quota pari al 20 per cento del ?Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura?, di cui all?articolo 1, commi 362, della legge 30 dicembre 2004, n.?311, ? riservata al pagamento dei crediti dei lavoratori autonomi.
????4. Nell?ambito della procedura fallimentare, i crediti di lavoro autonomo sono assistiti da privilegio generale al pari dei crediti di lavoro dipendente.
Art. 17.
(Erogazione e garanzie del credito)
????1. Il Governo ? delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell?economia e delle finanze, sentitala Conferenzaunificata e le associazioni di categoria e bancarie, uno o pi? decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle camere per l?espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia le quali si esprimono entro trenta giorni dalla? data di trasmissione
????2. La delega di cui al comma 1 ? esercitata nel rispetto dei seguenti princ?pi e criteri direttivi:
????????a) riconoscimento di misure specifiche di incentivo all?estensione dell?attivit? dei consorzi fidi ai vari tipi di lavoro autonomo e professionale;
????????b) sostegno ai processi di qualificazione e aggregazione dei confidi;
????????c) riconoscimento della possibilit? per i confidi consorzi di erogare direttamente garanzie e finanziamenti ai lavoratori autonomi e ai professionisti, a condizioni ed entro limiti individuati con apposito regolamento del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell?economia e delle finanze;
????????d) destinazione di una quota pari al 20 per cento del Fondo di garanzia di cui all?articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.?662, alla prestazione di garanzie in favore delle operazioni di consolidamento del debito effettuate da lavoratori autonomi e microimprese.
Art. 18
(Deduzioni ed esenzioni lRAP)
????1. All?articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.?446, la lettera d-bis) ? sostituita dalla seguente:
?????d-bis) per i soggetti di cui all?articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l?importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere ? aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 2.500, euro 1.500 ed euro 1.000;?.
????2. ? escluso l?assoggettamento all?IRAP per i professionisti e i lavoratori autonomi, di cui all?articolo 3, commi 1 e 2, che per lo svolgimento della loro attivit? si servono di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro ? anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria ?? e che non si avvalgono del lavoro di altre persone.
Capo III
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO
Art. 19.
(Diritti e parit? di trattamento)
????1. La regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo ? tenuta al rispetto dei diritti previsti dall?ordinamento a tutela della dignit? della persona, della parit? di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta. Essa si deve ispirare ai princ?pi della responsabilit? sociale e della sussidiariet?.
????2. Gli osservatori di cui all?articolo 7, comma 2, hanno il compito di monitorare il mercato del lavoro autonomo anche al fine di accertare la corretta applicazione dei principi di parit?, suggerire eventuali provvedimenti correttivi.
????3. Gli osservatori svolgono altres? attivit? di monitoraggio e di proposta sulla situazione dei lavoratori immigrati al fine di promuovere l?integrazione a condizioni di parit? nel mercato del lavoro.
Art. 20.
(Equo compenso. Linee guida della pubblica amministrazione
per l?equa valutazione delle attivit? di lavoro autonomo)
????1. Il lavoratore autonomo ha diritto a un compenso proporzionato alla qualit? e alla quantit? del lavoro prestato, secondo quanto previsto dagli accordi fra le parti o comunque in uso per prestazioni comparabili.
????2. A titolo di incentivo alle buone pratiche e di promozione della trasparenza e correttezza degli affidamenti diretti di attivit? di consulenza e di prestazioni di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni, queste ultime sono tenute all?adozione di ?Linee guida per l?equa valutazione delle attivit? di lavoro autonomo affidate in forma diretta?.
????3. Le pubbliche amministrazioni sono altres? tenute alla pubblicazione, nei rispettivi siti o portali internet, delle Linee guida adottate, nonch? dell?elenco delle attivit? di lavoro autonomo direttamente affidate, con l?indicazione dell?oggetto, della durata e del compenso corrisposto.
Art. 21.
(Accordi collettivi professionali)
????1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, anche tramite attivit? mediatorie e di concertazione, accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni pi? rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi e dei professionisti, esclusi quelli costituiti in impresa, e le associazioni delle imprese committenti. Gli accordi sono diretti a definire la equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di lavoro, condizioni d?accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici, regolazione delle modalit? di godimento dei diritti sindacali e associativi.
Art. 22.
(Tutela della maternit? e revisione della contribuzione)
????1. Il Governo ? delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternit? delle lavoratrici autonome. Lo schema di decreto legislativo ? trasmesso alle Camere per l?espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
????2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 ? adottato nel rispetto dei seguenti princ?pi e criteri direttivi:
????????a) riconoscimento, previo perfezionamento dei requisiti previsti dal Testo Unico D.Lgs 151/01, alle libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all?articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.?335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni INPS previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un?indennit? per maternit? per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entit? pari all?80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l?inizio del congedo di maternit? ovvero pari, se superiore, all?80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;
????????b); riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a), durante il periodo di percezione dell’indennit? di maternit?, della facolt? di astensione totale o parziale dal lavoro, anche ai fini dell’applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo.
????????c) riconoscimento, ai fini dell?accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all?astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalit? di cui all?articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.?151, e successive modificazioni;
????????d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilit? di sostituzione in caso di maternit? delle lavoratrici autonome, gi? riconosciuta dall?articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.?151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell?articolo 230-bis del codice civile, nonch? ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
?????? 3.?? Il Governo ? delegato ad adottare, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentitala Conferenza unificata e sentite le associazioni di categoria, un decreto legislativo che rielabori le aliquote di versamento della contribuzione INPS e della contribuzione aggiuntiva per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all?articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.?335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.
L’emanazione di tale decreto sar? finalizzata a temperare le differenze contributive tra i lavoratori autonomi e a finanziare l’estensione delle prestazioni di malattia e maternit? come previsto dalla presente legge.
????4. La delega di cui al comma 3 ? esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
????????a) istituzione di una evidenza contabile di seguito nominata ?contabilit? professionisti? dei versamenti effettuati dai liberi professionisti di cui al comma 1;
?????? b) progressiva diminuzione dell’aliquota di versamento della contribuzione IVS per gli iscritti alla contabilit? professionisti che si stabilizzi, nel 2014, ad un valore pari all’aliquota dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali Inps degli artigiani e dei commercianti;
????? c) un aumento dell’aliquota di versamento dell?aliquota aggiuntiva alla gestione separata INPS dal 2012 ad un valore pari all’ 1,50%;
Art. 23.
(Clausole di conciliazione e arbitrato)
1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, con la partecipazione delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e delle imprese, la definizione di schemi contrattuali fra le parti che prevedano clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato, con le modalit? stabilite fra le stesse associazioni.
Art. 24.
(Modalit? del recesso)
generali sul contratto d?opera di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, dando preavviso nei termini stabiliti contrattualmente, secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit?.
Art. 25.
(Riservatezza ed esclusivit?)
1. Salvo diverso accordo fra le parti, i lavoratori autonomi possono svolgere attivit? a favore di pi? committenti, senza pregiudizio dell?attivit? dei committenti medesimi. Nel caso in cui le parti stabiliscano una clausola d?esclusiva o di vincolo della prestazione questa andr? equamente retribuita.
Art. 26.
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore. Propriet? intellettuale)
tale scopo retribuita, i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell?esecuzione o nell?adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n.?633, e al codice della propriet? industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.?30.
Art. 27.
(Marchio di qualit?)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con le regioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalit? per il riconoscimento, per ciascuna attivit? di lavoro autonomo, di un marchio di qualit? per i beni e i servizi prodotti, nonch? le modalit? per l?esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
????2. Il marchio di qualit? di cui al comma 1 ? in ogni caso riconosciuto in caso di produzione di beni ammessi, ai sensi della disciplina vigente, al sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell?indicazione ?Made in Italy?, secondo le modalit? previste dal decreto di cui al comma 1.
????3. Il marchio di cui al comma 1 ? riconosciuto ai lavoratori autonomi in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli organismi competenti secondo le modalit? stabilite dal decreto di cui al comma 1, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonch? titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
CAPO IV
Norme per il lavoro parasubordinato ed economicamente dipendente.
Art. 28
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai lavoratori parasubordinati ed autonomi economicamente dipendenti, di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le disposizioni del presente capo si applicano, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purch? rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Si considerano economicamente dipendenti i lavoratori autonomi che derivano pi? di due terzi del loro reddito complessivo di lavoro da un solo committente, inclusi coloro che, pur iscritti ad un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono attivit? ove regolata da specifici accordi di cui al Capo III artt. 20, 21 e 34 della presente legge.
3. Il requisito di lavoratori iscritti ad un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore, si presume insussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il creditore della prestazione non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione pu? consistere, alternativamente:
a)????? in un’autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;
b)???? nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all?anno precedente.
4. Sono fatte salve le norme speciali e le disposizioni negoziali pi? favorevoli ai prestatori di lavoro.
?
Art.29
(Servizi dedicati per l?accesso ai mercati)
1. Nell?ambito dei sistemi regionali e locali dell?impiego sono previsti servizi e strumenti specifici: in particolare, osservatori per l?informazione, l?orientamento, preselezione e incrocio fra domanda e offerta, diretti ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai lavoratori economicamente dipendenti e intesi a favorire l?accesso al mercato, il reimpiego e la mobilit? sul territorio.
2. L?istituzione e le modalit? attuative di tali servizi e osservatori, nonch? il loro collegamento con i sistemi informativi regionali e nazionali sono stabilite d?intesa fra Ministero del lavoro e le Regioni.
Art.30
(Obblighi di comunicazione)
1. Al fine di garantire la certezza dei diritti e dei doveri reciproci il committente ? tenuto a comunicare per iscritto ai lavoratori economicamente dipendenti prima dell?inizio della prestazione tutti gli elementi rilevanti per la corretta esecuzione del rapporto di lavoro, e le modifiche in seguito eventualmente concordate: oggetto, modalit? e tempi di svolgimento, ammontare del compenso,? condizioni e termini di pagamento, un congruo periodo di preavviso per il recesso, l?eventuale facolt? del prestatore di farsi sostituire o di lavorare in coppia, previa accettazione del committente.
2. Il contratto, contenente gli elementi di cui sopra, deve essere comunicato a cura del committente ai servizi all?impiego competenti prima dell?avvio dell?attivit?.
?
?
?
Art.31
(Equo compenso)
1. Al lavoratore economicamente dipendente spetta un compenso proporzionato alla qualit? e quantit? del suo lavoro, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi eventualmente applicabili ovvero, in mancanza, determinato con riferimento al compenso stabilito per attivit? di lavoro dipendente paragonabili, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento.
?
Art. 32
(Condizioni di lavoro e sospensioni della prestazione)
1. I lavoratori economicamente dipendenti la cui prestazione sia individuata in ragione della sua durata temporale, hanno diritto, pur in assenza di vincolo di orario, a congrui periodi di sospensione dell?attivit?, giornaliera, settimanale e annuale.
2. Incasi di malattia, infortunio, di cura e assistenza di familiari portatori di handicap di cui all’articolo 3 comma 3 della legge 104/92 o di figli minori di 8 anni e di attivit? formative essi hanno diritto di sospendere la prestazione per il tempo stabilito dai contratti collettivi, individuali o dal giudice secondo equit?, percependo, laddove previsto il compenso, o un?indennit? anche predisposta dalle Casse o dalle forme mutualistiche di cui all’articolo 15. Per tali periodi deve essere previsto l’accredito di contribuzione figurativa.
3. Le tutele suddette sono intese a favorire la conciliazione dell?attivit? lavorativa con i compiti familiari e con le altre attivit? di cura delle persone.
?
Art. 33
(Modalit? del recesso)
1. Nei rapporti di lavoro economicamente dipendenti ? ammesso il recesso per giusta causa senza preavviso ovvero il recesso per giustificato motivo con obbligo di preavviso.
2. Il recesso ? comunicato per iscritto dal committente. Il lavoratore pu? chiedere entro 10 giorni dalla comunicazione i motivi del recesso; in tal caso il committente ? tenuto a comunicarli per iscritto al lavoratore entro 10 giorni.
3. . In caso di recesso ingiustificato si applica l?art. 2227 del codice civile. L?ammontare dell?indennit? ? definito dai contratti individuali e collettivi, o in mancanza dal giudice.
4. Rientra nella giusta causa o nel giustificato motivo di recesso del lavoratore la modifica unilaterale da parte del committente degli elementi del contratto di cui all?articolo 30.
5. Il recesso per motivi discriminatori ? nullo.
?
Art. 34
?(Contrattazione collettiva)
1. L?applicazione di quanto disposto al presente capo ? affidata alla contrattazione tra le Organizzazioni Sindacali e quelle dei Datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nei CCNL verranno inseriti capitoli specifici, dedicati ai lavoratori autonomi e professionisti economicamente dipendenti, di definizione e applicazione di quanto previsto dalla presente norma.
?
Art. 35
(Delega al Governo per l’estensione degli ammortizzatori sociali
ai lavoratori economicamente dipendenti)
1. Il Governo ? delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitala Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, inconformit? all?articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, in attuazione del principio di universalit? delle tutele di cui all’articolo 35, primo comma della Costituzione, uno o pi? decreti legislativi finalizzati a riconoscere ai lavoratori economicamente dipendenti che sospendono temporaneamente o cessano la loro attivit? per crisi delle imprese committenti il diritto a tutele del reddito assimilate a quelle dei lavoratori dipendenti. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle camere per l?espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia le quali si esprimono entro trenta giorni dalla? data di trasmissione
2. La delega di cui al comma 1 ? esercitata nel rispetto dei seguenti princ?pi e criteri direttivi:
a) progressiva estensione e graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione involontaria in funzione dell?istituzione di uno strumento unico su base universalistica, indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo di tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all?et? anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali pi? difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) coinvolgimento e partecipazione attiva dei datori di lavoro e dei committenti nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
d) riconoscimento del diritto alle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di mancato o irregolare versamento dei contributi dovuti dal committente, secondo le modalit? di cui all’articolo 2216 del codice civile.
e) il processo attuativo si completi nell?arco di un triennio;
CAPO V
Disposizioni finanziarie
Art. 36
(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)
degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell?ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, ? istituito il ?Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo?, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall?anno 2010.
del Ministero dello sviluppo economico, adottato d?intesa conla Conferenzaunificata. Una quota pari al 25 per cento del Fondo ? riservata ad interventi di sostegno in favore dei lavoratori economicamente dipendenti.
Art. 37
(Copertura finanziaria)
????1. All?onere derivante dall?attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d?anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.
????2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell?attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, ? dovuta un?imposta pari all?1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, ? dovuta un?imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25, ? dovuta un?imposta pari al 3 per mille.
fonte: www.camera.it
a cura di t.c. e s.m.