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Maggiori tutele se contesti le bollette

Il consumatore può utilizzare il ricorso giurisdizionale d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., per ottenere nuovamente l’erogazione di energia elettrica sospesa.

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Il consumatore, il quale si vede sospendere la fornitura di energia elettrica dal gestore, a causa di una bolletta non pagata, poiché contestata, può legittimamente ricorrere alla tutela giurisdizionale mediante ricorso d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c. Ciò è quanto emerge da un’interessante recente pronunzia emessa dal Tribunale di Perugia. I fatti: un consumatore si vedeva recapitare una bolletta dall’importo estremamente elevato, poiché, a causa dell’accertata avvenuta manomissione del contatore, era stato operato un calcolo su base di stime di consumo e su diversi anni di consumo. Il consumatore, contestando la somma così determinata, citava in giudizio l’ente gestore, continuando, tuttavia, a pagare le bollette successive e si dichiarava comunque disponibile a pagare una parte della bolletta contestata. Nelle more del giudizio, il Gestore inviava diffida di pagamento relativa proprio alla fattura contestata, con contestuale avviso, in difetto, di distacco della fornitura. A questo punto, il consumatore inoltrava al Gestore, formale diffida a non effettuare la sospensione dell’erogazione del servizio che, tuttavia, veniva repentinamente posta in essere. A questo punto, il Consumatore, assistito in giudizio da un esperto del Codice del Consumo – l’Avv. Andrea Savino del foro di Perugia – , adiva, mediante ricorso art. 700 c.p.c., il Giudice della Cautela, chiedendo l’immediato ripristino della fornitura di energia elettrica da parte del gestore. Il Tribunale di Perugia, accoglieva la richiesta con decreto inaudita altera parte, confermando, con successiva ordinanza, l’accoglimento del ricorso. Il Gestore, impugnava tale provvedimento con reclamo dinanzi al Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, che rigettava il reclamo proposto. L’ordinanza emessa dal Collegio perugino appare di particolare interesse sotto diversi profili: in primo luogo, infatti, il Giudice si sofferma sull’eccezione di inadempimento e sui suoi limiti. Il Gestore, infatti, riteneva ingiustificato il mancato pagamento della fattura da parte del Consumatore, basando la propria sospensione del servizio sull’antico brocardo inadimplenti non est adimplendum. Su tale punto, il Collegio perugino rileva come rammenta come l’eccezione di inadempimento possa essere eccepita solamente quando il mancato adempimento sia grave, e evidenzia come tale gravità debba essere “valutata non solo in ragione dell’importanza quantitativa e qualitativa della prestazione non eseguita, ma anche in ragione della sua idoneità a far venir meno la fiducia nella futura correttezza della controparte nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico”. La puntuale disamina delle condizioni fattuali esclude, secondo il Collegio, che nel caso che ci occupa ci fosse quella gravità dell’inadempimento che, come evidenziato, costituisce requisito indispensabile per invocare l’eccezione di inadempimento. L’aspetto più interessante della pronuncia in commento, tuttavia, risiede in ulteriore rilievo avanzato dal Collegio perugino, che potrebbe costituire interessante “precedente” in controversie afferenti i diritti dei consumatori. Ci si riferisce, in particolare, alla parte della motivazione relativa alla clausola salve et repete. L’ente erogatore del servizio sosteneva, infatti, che il consumatore avrebbe potuto pagare, al fine di evitare il distacco energetico, l’intero importo della bolletta contestata, salvo ripetere, successivamente, quanto versato in eccedenza. Orbene, secondo il Giudicante, l’esigibilità della condotta “solve et repete” da parte del consumatore deve necessariamente tenere in considerazione la capacità reddituale del contraente debole, così come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure. Tale Giudice, nell’ordinanza impugnata, rilevava che la tutelare cautelare era esclusa unicamente in presenza di somme in contestazione di importo modesto “giacché in tal caso il pagamento, anche con riserva di ripetizione, di una somma modesta varrebbe ad escludere l’urgenza del provvedimento invocato”. Diversamente, vale a dire in tutti i casi in cui la somma non è quantificabile di modico valore, tale strumento giurisdizionale è consentito. Il Giudicante, inoltre, evidenzia come, nel caso specifico, “la somma oggetto di contestazione (pari a circa 2.000,00) non è qualificabile come “modesta” rispetto alla persona del consumatore che dovrebbe provvedere al pagamento con riserva, valutata in base all’ordinaria capacità di reddito di un medio pater familias”. Tale conclusione viene confermata dal Collegio, che richiamando le valutazioni compiute dal giudice di prime cure, precisa che” su in reddito netto mensile pari ad € 1.432,50” quale quello del consumatore, “una la spesa di € 2.000,00 (anche ove rateizzata) è in grado di incidere significativamente”; conseguentemente, chiosa il Giudice del reclamo, “non può ragionevolmente pretendersi dal ricorrente il pagamento con riserva di ripetizione”. L’importanza di questa pronuncia, a parere di chi scrive, risiede proprio nell’aver enucleato il principio che il pagamento della bolletta con riserva di successiva ripetizione dell’eventuale indebito, è pratica che deve essere consentita – unicamente – per somme di modesto importo e che, la rilevanza dell’importo deve essere valutata “in base all’ordinaria capacità di reddito di un medio pater familias”.

Avv. Marco Geremia

Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza

Ordinanza Tribunale Perugia Enel – A.

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