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INPS: Monetizzazione delle ferie maturate e non fruite

Messaggio 06 febbraio 2013, n. 2364

Nuove disposizioni applicative emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’economia e finanze in materia di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite all’atto della cessazione dal servizio.

 

Si fa seguito al msg. Hermes n. 12486/2012, con il quale sono state illustrate le innovazioni legislative apportate in materia di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite dai dipendenti pubblici dall’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.

Come noto, la predetta norma stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti e “non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

In seguito all’entrata in vigore della predetta norma, diverse Amministrazioni pubbliche hanno chiesto chiarimenti alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – sull’applicabilità del predetto divieto in tutti quei casi nei quali la cessazione del rapporto di lavoro non è avvenuta in conseguenza della maturazione del diritto a pensione del dipendente ovvero per dimissioni ma si è verificata improvvisamente e a causa di eventi gravi e imprevedibili, atteso che, in dette ultime ipotesi, la mancata fruizione delle ferie residue non è addebitabile alla volontà del dipendente.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 40033 dell’8.10.2012, ha chiarito che la ratio della predetta disposizione legislativa è di evitare quelle situazioni di abuso, che hanno determinato un notevole dispendio di risorse pubbliche, generate da prassi scorrette consolidatesi nel tempo e riferibili alle seguenti ipotesi:

– mancata fruizione di ferie che il dipendente pubblico avrebbe dovuto richiedere e fruire nel periodo antecedente alla cessazione dal rapporto di lavoro;

– assenza di programmazione e controlli da parte della dirigenza sulla fruizione delle ferie dei dipendenti;

– utilizzo improprio della possibilità di riporto delle ferie maturate in anni precedenti a quello di cessazione, in violazione delle clausole dei contratti collettivi e delle norme di legge.

Lo stesso Dipartimento ha tuttavia precisato che non risponde alla ratio della norma includere, nelle predette ipotesi di abuso, i casi nei quali “la cessazione del rapporto di lavoro sia stata determinata a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente”, rimettendo comunque al MEF la valutazione in merito all’opportunità di derogare, nelle citate fattispecie, al rigore della disposizione introdotta con il d.l. n. 95/2012.

Successivamente, il MEF, con nota n. 94806 del 9.10.2012, ha condiviso l’interpretazione della Funzione Pubblica e ha ritenuto di escludere dall’ambito di applicazione della disposizione in esame “le situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell’Amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni)”.

Alla luce delle predette indicazioni, pertanto, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite non opera, a far data dal 7 luglio 2012:

– nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad una delle suddette cause:

– decesso;

– accertamento di inidoneità al servizio ovvero di inabilità ad ogni proficuo lavoro;

oppure sia preceduta da una prolungata assenza del dipendente dal servizio addebitabile a:

– malattia;

– congedo obbligatorio per maternità;

– infortunio sul lavoro;

– congedi e aspettative.

Si ribadisce che, al di fuori delle suddette ipotesi che hanno carattere tassativo, nessun trattamento economico sostitutivo delle ferie non fruite può essere erogato ai dipendenti e si richiama la massima attenzione dei dirigenti responsabili nel verificare periodicamente la corretta fruizione delle ferie da parte del personale in forza alle rispettive strutture, avendo cura di predisporre in tempo utile adeguati piani di fruizione delle ferie residue, per evitare casi di eccessivo accumulo di giornate non godute.

Le disposizioni in esame riguardano, ovviamente, tutto il personale, compresi i dirigenti, medici e professionisti.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni già impartite con messaggio Hermes n. 18006/2005.

Per eventuali chiarimenti in merito alla spettanza del diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva nelle ipotesi sopra illustrate, potrà essere contattata l’Area Normativa e contenzioso del lavoro della scrivente Direzione centrale.

Il presente messaggio dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale, anche assente dal servizio, con le consuete modalità.

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