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Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il l°marzo 2013 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n.214 del 2011.
1. Premessa
Con messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012 sono state fornite indicazioni perla presentazione delle domande, entro il 1° marzo 2012, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2013, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2013.
Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.
2. Beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue.
Anzianità contributiva | Età anagrafica | Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva | Età anagrafica | Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | Minimo 61 e 3 mesi* | 97,3* | Almeno 35 anni | Minimo 62 e 3 mesi* | 98,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
2.2 Lavoratori notturni
2.2.1 Lavoratori a turni
1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 gg. ALL’ANNO
Per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella che segue.
Anzianità contributiva | Età anagrafica | Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva | Età anagrafica | Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | Minimo 63 e 3 mesi* | 99,3* | almeno 35 anni | Minimo 64 e 3 mesi* | 100,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella che segue.
Anzianità contributiva | Età anagrafica | Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva | Età anagrafica | Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | Minimo 62 e 3 mesi* | 98,3* | almeno 35 anni | Minimo 63 e 3 mesi* | 99,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2.2.3 Precisazioni relative ai lavoratori notturni.
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
– lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
– conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
– lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;
– lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
3. Regime delle decorrenze
Il comma 17 bis dell’art. 24 della citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili” di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:
– trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
– trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; e) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo 2013 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli) e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo del 2013 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
4.1 Presentazione della domanda da parte degli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS
Le domande di accesso al beneficio in argomento devono essere presentate dagli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS secondo le modalità stabilite da quest’ultime.
5. Procedimento accertativo
Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2013, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2013, l’Istituto, entro il 30 ottobre 2013, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2013.
6. Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
Come previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2013:
a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n. 22647 del 30.11.2011);
c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
7. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2013.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.