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Emersione dal lavoro irregolare

 

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 29 agosto 2012

Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo  n.  109/2012,  in
materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682)
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

                           di concerto con 

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                   IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE 
                   INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE 

                                  e 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare"; 
  Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio
2012,  n.  109,  concernente  la  possibilita'   di   dichiarare   la
sussistenza dei rapporti di lavoro  irregolari,  che  demanda  ad  un
decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione  internazionale
e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle
modalita' di  presentazione  della  dichiarazione  di  emersione  del
rapporto  di  lavoro;  la   fissazione   delle   modalita'   per   la
regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e fiscale;  la  fissazione  dei  limiti  di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del  rapporto
di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento
di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ed in particolare l'articolo 30 bis; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

           Presentazione della dichiarazione di emersione 

  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto
legislativo 16 luglio  2012  n.  109,  nonche'  i  datori  di  lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di  entrata  in  vigore
del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da  almeno  tre  mesi  e  continuano  ad  occupare   alla   data   di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori  stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del  31  dicembre  2011  o  precedentemente,  possono  dichiarare  la
sussistenza  del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello   unico   per
l'immigrazione. 
  2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono  presentate
esclusivamente con modalita' informatiche  dal  15  settembre  al  15
ottobre 2012. 
  3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione  ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica  della
dichiarazione  di   emersione,   previa   registrazione   dell'utente
sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it . 
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei
moduli  appositamente  predisposti   per   la   presentazione   della
dichiarazione di emersione sono indicate nel  "Manuale  dell'utilizzo
del  sistema"  pubblicato   a   cura   del   Ministero   dell'interno
all'indirizzo di cui al comma 3.
                               Art. 2 

                 Pagamento del contributo forfetario 

  1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento  di
un  contributo  forfetario  di  1.000,00  (mille)  euro  per  ciascun
lavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul
reddito. 
  2. Il contributo forfetario e' versato  esclusivamente  tramite  il
modello di pagamento "F24 Versamenti  con  elementi  identificativi",
reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia  delle  entrate,  del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  del   Ministero   della   cooperazione   internazionale   e
dell'integrazione  e  dell'INPS.  Il  modello   di   pagamento   deve
contenere, oltre ai dati relativi  al  datore  di  lavoro,  anche  il
numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del
lavoratore. 
  3. Con risoluzione dell'Agenzia  delle  entrate  sono  istituiti  i
codici tributo per il versamento del  contributo  forfetario  e  sono
impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. 
  4. Le  somme  riscosse  a  titolo  di  contributo  forfetario  sono
riversate all'INPS,  a  cura  della  Struttura  di  gestione  di  cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere
destinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo
5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 
  5. In  caso  di  irricevibilita',  archiviazione  o  rigetto  della
dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della
stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di contributo forfetario.
                               Art. 3 

              Requisito reddituale del datore di lavoro 

  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di
esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00  (trentamila)  euro
annui, salvo quanto previsto al comma 2. 
  2. Per la dichiarazione di emersione  di  un  lavoratore  straniero
addetto al lavoro domestico di  sostegno  al  bisogno  familiare,  il
reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere  inferiore  a
20.000 euro annui in caso di nucleo familiare  composto  da  un  solo
soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore  a  27.000  euro
annui in caso di nucleo familiare  inteso  come  famiglia  anagrafica
composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i  parenti  entro
il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito  anche
se non conviventi. 
  3. In caso di dichiarazione di emersione  presentata  dal  medesimo
datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della  sussistenza  del
requisito reddituale di cui ai commi  1  e  2,  la  congruita'  della
capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero  delle
richieste presentate, e' valutata dalla  direzione  territoriale  del
lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto
1999 n.394. 
  4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o  handicap  che  ne
limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di
emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
                               Art. 4 

                Contenuti della domanda di emersione 

  1. La dichiarazione di cui  all'articolo  1  contiene,  a  pena  di
inammissibilita': 
    a) i dati identificativi del datore di lavoro,  compresi  i  dati
relativi al  titolo  di  soggiorno  nel  caso  di  datore  di  lavoro
straniero; 
    b) l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la  dichiarazione
e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro  documento
equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; 
    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego; 
    d) l'attestazione del possesso del requisito  reddituale  di  cui
all'articolo 3; 
    e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il  periodo
previsto dall'articolo 1; 
    f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non   e'
inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente   contratto   collettivo
nazionale di lavoro di riferimento; 
    g) la proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286; 
    h) l'indicazione della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del
contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2; 
    i)  l'obbligo  di   regolarizzare   la   posizione   retributiva,
contributiva e fiscale secondo quanto previsto  dall'art.  5  per  un
periodo commisurato alla durata del rapporto di  lavoro,  o  comunque
non inferiore a  sei  mesi,  per  rapporti  di  durata  inferiori  al
semestre; 
    l) l'indicazione del codice a barre  telematico  della  marca  da
bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione. 
  2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c)  del
comma 1 si intende  il  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare  per
il quale sono ammessi i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  e
indeterminato con orario di lavoro a  tempo  parziale  non  inferiore
alle 20 ore settimanali, con la  retribuzione  prevista  dal  CCNL  e
comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
                               Art. 5 

Regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
                 retributivo, contributivo e fiscale 

  1. Il datore di lavoro deve dimostrare  la  regolarizzazione  delle
somme dovute al lavoratore  a  titolo  retributivo,  per  un  periodo
commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non
inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta  congiuntamente  al
lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in  base  al
CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali  somme  arretrate  devono
corrispondere   alle   retribuzioni   minime   giornaliere    fissate
annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989
di conversione del D.L. n. 338/1989). 
  2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore  di
lavoro deve, altresi', dimostrare di aver  provveduto  ad  adempiere,
nel rispetto delle disposizioni vigenti,  a  tutti  gli  obblighi  in
materia contributiva maturati a decorrere dalla  data  di  assunzione
del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di  cui  all'articolo
1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e,  comunque,
per un periodo non inferiore a sei mesi. 
  A tal fine, per  la  regolarizzazione  di  un  rapporto  di  lavoro
dipendente non domestico il datore di lavoro dovra': 
    a) per  un  rapporto  di  lavoro  non  agricolo  provvedere  alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto  di  emersione  e  presentare
copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del
lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. 
    Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in
via telematica il documento unico di regolarita' contributiva  (DURC)
al fine di accertare,  a  decorrere  dalla  data  di  assunzione  del
lavoratore,  la  correttezza  e   la   correntezza   dei   versamenti
contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se  dovuti,
dei versamenti alla Cassa edile. 
    b)  per  un  rapporto  di   lavoro   agricolo   provvedere   alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare  la
copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps. 
    Lo sportello unico provvedera' a richiedere,  in  via  telematica
all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva  dell'azienda
che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del  lavoratore,
l'avvenuta  denuncia  del  lavoratore  stesso  e  la  correttezza   e
correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro. 
  Con specifico riferimento,  invece,  alla  regolarizzazione  di  un
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di
aver  effettuato  il  pagamento  dei   contributi   dovuti   mediante
esibizione di  copia  del  bollettino  MAV,  pagabile,  al  riguardo,
esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali. 
  3. Il datore di lavoro  regolarizza,  ai  fini  fiscali,  le  somme
dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per  un  periodo
commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non
inferiore a sei mesi, mediante il versamento  entro  il  16  novembre
2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  e  delle
trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. 
  Con  riferimento  alle  somme  corrisposte  a  partire   dal   mese
successivo a quello  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.  n.  109/2012,  il  versamento  delle
ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato  entro  il
termine previsto dall'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  In ogni caso, la regolarizzazione deve  essere  attestata  all'atto
della  stipula  del  contratto   di   soggiorno   mediante   apposita
autocertificazione.
                               Art. 6 

              Comunicazione obbligatoria di assunzione 

  1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno  il  datore  di
lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione
e' messa a disposizione dei  servizi  competenti  e  delle  direzioni
territoriali del lavoro  secondo  gli  standard  tecnici  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre
2007.
                               Art. 7 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 agosto 2012 

                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 

          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Fornero 

            Il Ministro della cooperazione internazionale 
                          e l'integrazione 
                              Riccardi 

              Il Ministro dell'economia e della finanze 
                               Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012 
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248
             
 
 

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