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Settecentocinquantamila euro. ? questa la cifra che il ministero dell’ Interno dovr? risarcire ai familiari (moglie e figlio) di un vigile del fuoco triestino morto nel 2003 a causa dell’ esposizione all’ amianto. La condanna del giudice Roberta Bardelle risale allo scorso aprile ma ? stata depositata con le motivazioni solo di recente. ? la prima sentenza sul tema delle conseguenze del mesotelioma riguardante un vigile del fuoco di Trieste. Il giudice ha sostanzialmente accolto l’ impianto dell’ avvocato Giorgio Damiani e ha riconosciuto la responsabilit? del ministero per la malattia contratta dal lavoratore, ritenendola causalmente riconducibile all’ esposizione ad amianto subita nel corso dell’ attivit? svolta come vigile del fuoco prima a Udine e poi a Trieste. La causa civile era stata preceduta negli anni scorsi da un procedimento penale che era andato archiviato in quanto non era stato individuato un soggetto al quale imputare la responsabilit? per la morte del pompiere. Al quale comunque il ministero dell’ Interno aveva riconosciuto che la patologia cancerogena dipendeva da cause di servizio. ? stata di fatto rigettata la tesi
del ministero (rappresentato dall’ Avvocatura dello Stato) che aveva affermato sia l’ insussistenza di un nesso causale tra l’ esposizione all’ amianto e l’ insorgenza del mesotelioma, sia la mancanza di prova della colpevolezza del datore di lavoro. Il ministero aveva poi sostanzialmente eccepito che comunque i familiari continuavano a percepire la pensione. Ma per il giudice Bardelle le cose non stavano cos?. Dalle indagini infatti ? emerso che il vigile, che aveva prestato servizio fino al 1998, utilizzava indumenti contenenti fibre di amianto. La prova indiretta delle conseguenze ? stata la perizia effettuata dal medico legale Fulvio Costantinides come consulente del pm nel procedimento penale in cui l’ esperto aveva evidenziato il nesso di causalit?. Non solo. Il giudice Bardelle ha evidenziato nelle motivazioni un elemento fondamentale: in pratica, che competeva al ministero rendere la prova di aver adottato tutte le misure possibili per evitare il danno. Si legge nella sentenza: ?Non essendo ci? avvenuto, va presunta la negligenza del ministero dell’ Interno in ordine alle misure preventive che avrebbero potuto impedire che il vigile del fuoco contraesse la malattia cancerogena che ne ha comportato il decesso?. Il giudice osserva ancora ?che gi? al tempo dell’ esposizione del vigile del fuoco all’ amianto era nota l’ intrinseca pericolosit? di tale materiale?. Come a dire che il ministero aveva avuto la consapevolezza della pericolosit? del materiale ?e ciononostante – scrive il giudice – ha continuato a fornire ai propri dipendenti indumenti contenenti fibre di amianto, predisponendo non tanto una immediata e radicale eliminazione delle dotazioni gi? presenti nei magazzini, quanto piuttosto una lenta e progressiva sostituzione dei materiali fatti nel materiale cancerogeno?. Gli unici risarcimenti non riconosciuti sono stati quelli relativi alle cure risultate necessarie durante la malattia (mancava la documentazione) e quelli relativi alle necessit? economiche della moglie, dipendente come reddito dal marito, che all’ improvviso si ? trovata senza nulla.