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Per le differenze retributive dovute al dipendente pubblico, ad esempio perch? ha svolto mansioni superiori, il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria deve avvenire al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e erariali. Lo chiarisce una volta per tutte l’ Adunanza plenaria del Consiglio di stato con la sentenza 18/2012, pubblicata il 5 giugno. Il massimo consesso di palazzo Spada fuga ogni dubbio e mette a tacere i giudici dissenzienti. Il punto della questione sta nell’ articolo 22 della legge 724/94 in tema di finanza pubblica: il divieto del cumulo fa in modo che la rivalutazione monetaria non sia pi? compenetrata con il credito retributivo, ma costituisca un elemento distinto che rappresenta unicamente una tecnica liquidatoria del danno da ritardo; il credito da lavoro, insomma, non risulta diverso dalle altre obbligazioni di natura pecuniaria. Tanto la rivalutazione quanto gli interessi che spettano al dipendente pubblico, rappresentano soltanto un effetto del ritardo e quindi non possono essere inglobati nel credito fin dall’ origine. Sbaglia il lavoratore cui non tornano i conti: secondo il travet il calcolo degli accessori doveva essere operato al lordo sugli importi nominali di ogni rateo e fino all’ adempimento tardivo e non sull’ importo netto come ha fatto l’ amministrazione. Fa bene invece l’ ufficio a considerare come la base di calcolo la somma dovuta a titolo principale al netto delle ritenutefiscali e previdenziali: deve essere applicata la tecnica liquidatoria imperniata sul successivo calcolo separato di interessi e rivalutazione sul valore nominale del credito, mentre ? definitivamente superata la tesi che propugnava la rivalutazione con il credito contributivo. E ci? anche perch? l’ articolo 429 cpc non ha trasformato il debito creditorio in debito di valore (sia pure indicizzabile secondo una particolare disciplina). Non bisogna dimenticare, poi, la rilevanza della ritenuta alla fonte, che il sostituto d’ imposta effettua in base a una delega di legge: il denaro corrispondente, infatti, non sarebbe comunque mai entrato nella disponibilit? del dipendente, mentre pu? produrre interessi e resta soggetto ai meccanismi di attualizzazione del credito soltanto il denaro che ? posto a disposizione del creditore e che effettivamente ne incrementa il patrimonio.