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INPS: regime delle incompatibilità nel pubblico impiego

 

Messaggio 13 marzo 2013, n. 4457

 

Modifiche ed integrazioni all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/01 sul regime delle incompatibilità nel pubblico impiego, ex art. 1, comma 42, legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Nuovi adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

 

L’art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha apportato delle modifiche e delle integrazioni all’art. 53 del d.lgs. n. 165/01 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”.

Nelle more di ulteriori precisazioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica, con il presente messaggio si fa riferimento ai nuovi adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi, di cui al novellato comma 12 del citato art. 53, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, che conferiscono ed autorizzano incarichi ai propri dipendenti, trasmettono per via telematica, al predetto Dipartimento:

 

1. La comunicazione delle autorizzazioni a svolgere attività esterna e dei conferimenti di incarichi a propri dipendenti, entro quindici giorni dalla data di rilascio degli stessi;

2. La comunicazione negativa, entro il 30 giugno di ciascun anno, nell’ipotesi in cui non siano stati autorizzati o conferiti incarichi ai propri dipendenti con riferimento all’anno precedente;

3. La comunicazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, per ognuno dei dipendenti autorizzati e distintamente per ogni incarico, dei compensi percepiti nell’anno precedente.

 

Modalità di comunicazione dei dati

La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente per via telematica mediante collegamento con il Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo perlapa.gov.it. , sezione Menu – Adempimenti- Anagrafe delle prestazioni.

Per l’inserimento dei dati è necessario l’utilizzo, negli appositi campi, del codice utente (username) e password già in possesso dei Responsabili di Unità di inserimento delle Direzioni regionali, delle Direzioni centrali e dei Coordinamenti generali precedentemente individuati.

L’eventuale sostituzione del Responsabile di unità di inserimento deve essere comunicata, per e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: Domenica Careri/0003/DG/INPS/IT, fornendo al riguardo i dati anagrafici ed il codice fiscale del nuovo responsabile.

Relativamente alla comunicazione di cui al precedente punto 3., i dipendenti interessati dovranno fornire al Dirigente della struttura di appartenenza, utilizzando il modello allegato all’autorizzazione, tutte le informazioni inerenti:

– gli incarichi assunti nel corso dell’anno 2012 e i compensi percepiti per i medesimi nello stesso anno;

– i compensi percepiti nel corso dell’anno 2012, relativi a incarichi autorizzati o conferiti negli anni precedenti il 2012.

 

I Responsabili di U.I. per l’Anagrafe delle prestazioni, centrali e regionali, daranno conferma dell’avvenuta comunicazione dei dati con e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato (dott.ssa Domenica Careri – Responsabile del procedimento per i dipendenti), relativamente agli adempimenti con scadenza 30 giugno (punti 2. e 3.).

Per quanto concerne la valutazione delle istanze di autorizzazione in ordine a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, richiamate al comma 7 del novellato art. 53, rimane fermo quanto previsto dal vigente Regolamento sulla disciplina delle incompatibilità per i dipendenti dell’Istituto, pubblicato con messaggio Hermes n. 3586 del 29 febbraio 2012.

 

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