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Conto alla rovescia per le richieste dei benefici da parte dei «salvaguardati» dalla riforma Fornero delle pensioni (i cosiddetti esodati). Chi intende pensionarsi in base ai vecchi requisiti vigenti al 31 dicembre 2011, avendoli ovviamente, deve presentare un’ apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro (dtl) entro il prossimo 21 novembre. L’ obbligo non ricade su tutti i potenziali interessati, ma soltanto sui lavoratori in esonero dal servizio, su quelli in congedo straordinario per assistere figli disabili gravi e su quelli che hanno chiuso il rapporto di lavoro contando su incentivi all’ esodo. Le domande vanno presentate tramite Pec, posta elettronica certificata, o tramite canale postale ordinario (raccomandata a/r). L’ esito delle richieste si saprà entro il 21 dicembre. Pre-pensionamento per 65 mila. La presentazione della domanda fa parte delle modalità operative per l’ attuazione del dm 1° giugno (si veda ItaliaOggi del 26 luglio) che ha dato attuazione al comma 14, dell’ articolo 24, del dl n. 201/2011 (riforma Fornero delle pensioni). Tale disposizione prevede la «salvaguardia» dai nuovi e stringenti requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori, consentendo loro di ottenere la pensione in base alle vecchie regole (cioè vigenti al 6 dicembre 2011) a determinate condizioni. Per alcuni di questi lavoratori, il decreto ha previsto la necessità di presentare un’ apposita domanda per ottenere il diritto alla salvaguardia, che è una sorta di «prepensionamento» (per l’ elenco completo della platea dei beneficiari si veda la pagina seguente). Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: lavoratori in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011; lavoratori che al 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che maturino, entro 24 mesi dall’ inizio del congedo, il requisito contributivo per l’ accesso alla pensione indipendentemente dall’ età (40 anni); lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in virtù di accordi individuali o collettivi di incentivo all’ esodo stipulati da sindacati più rappresentativi a livello nazionale, alle seguenti condizioni: che la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi; che il lavoratore sia in possesso dei requisiti (età e contributi) che, in base alla vecchia disciplina, avrebbero comportato la decorrenza della pensione (finestre) entro il 5 dicembre 2013; che il lavoratore
non abbia avuto una successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività. Domande entro il 21 novembre. Le modalità operative da seguire mediante apposita modulistica allegata alla circolare del ministero del lavoro n. 19/2012 sono disponibili sia sul sito internet dello stesso ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) sia su quello dell’ Inps (www.inps.it). Il termine ultimo per presentare le istanze è fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione del dm in G.U., ossia al 21 novembre. Da tale scadenza, spiega il ministero, scatta il termine di 30 giorni a disposizione delle commissioni (da istituire appositamente presso ciascuna direzione territoriale del lavoro) per decidere sulle singole istanze.