A un caporale degli alpini il permesso per allattare
Autore : Angela Baglioni(da il tempo)
Pubblicato il : 14-05-2012
Il
permesso per l’ allattamento dei figli, fino al compimento del primo anno di vita, spetta al pap?-lavoratore anche se la mamma ? casalinga e non ? affetta da infermit? grave. ? il senso della originale sentenza, originale nel senso che ? la prima sull’ intero territorio nazionale, emessa dalla sezione dell’ Aquila del Tribunale amministrativo regionale (Cesare Mastrocola, presidente, Elvio Antonelli, consigliere, Maria Abbruzzese, estensore), esaminando il ricorso di un caporal maggiore scelto degli alpini che aveva chiesto al comando del nono reggimento, ottendendo un rifiuto, la possibilit? di usufruire dei permessi per l’ allattamento. La sentenza rappresenta un precedente giurisprudenziale importante, poich? va a colmare una evidente lacuna nell’ interpretazione della normativa sulla materia, che regolamenta una serie infinita di casi, ma che finora non si era mai occupata del caso di un pap? lavoratore e di una mamma casalinga in buona salute. Il caporal maggiore, A.S. (rappresentato dall’ avvocato Silvana Brachetti), in servizio nella caserma Rossi, ? padre di due gemelline nate dopo il suo trasferimento nella caserma del capoluogo abruzzese. La decisione di negare i permessi nasceva dalla constatazione che la moglie, essendo in perfetta salute, poteva ben occuparsi delle due bambine e quindi al marito non spettava la possibilit? di assentarsi dal lavoro. Una delle tesi sostenuta dall’ avvocato Brachetti parte dal principio che la moglie casalinga pu? essere equiparata alla madre non lavoratrice dipendente. Il Tar ha condiviso questo ragionamento ribandendo che chi svolge attivit? domestica, bench? non percepisca reddito, svolge tuttavia un’ attivit? lavorativa non dipendente, suscettibile di valutazione economica. Da qui la conclusione della sostanziale equiparabilit? della figura della casalinga a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti. ?Non si pu? negare il carattere di attivit? lavorativa delle funzioni svolte dalla casalinga – scrivono i giudici – sicch? l’ attribuzione del beneficio solo a favore delle lavoratrici autonome appare illogico e non consono ai principi di solidariet? inclini sempre pi? a riconoscere all’ attivit? di casalinga non solo valenza sociale, ma anche dignit? sostanziale e formale di lavoro vero e proprio?.
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