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Schema di Accordo sui profili formativi per l?apprendistato

Schema di Accordo sui profili per l?apprendistato, corredato del parere favorevole del Ministero dell?istruzione, dell?universit? e della ricerca in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell?apprendistato”.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 08 marzo 2012

Si trasmette, per l?iscrizione all?ordine della prossima seduta di codesta Conferenza, lo schema di Accordo sui profili per l?apprendistato, corredato del parere favorevole del Ministero dell?istruzione, dell?universit? e della ricerca, in proposito si rappresenta che lo schema di Accordo ? stato approvato dalla IX Commissione della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome nella seduta del 21 febbraio u.s.

Si segnala l?urgenza in relazione ai successivi adempimenti previsti per il completamento dei dispositivi attuativi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell?apprendistato”.

 

Schema di Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’universit? e della ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

 

1) che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo 167/2011 sono quelle di cui all’art. 18 comma 1, lettera d, del Decreto legislativo 226/2005 come definite nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 e integrato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolagli in specifici profili regionali;

2) che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all’art 18 comma 2 del Decreto legislativo 226/2005, come definiti dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 . luglio 2011, recepito nel decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, e integrato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012;

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3) che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualit?, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell’Ali. 3 dell’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Universit? e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010;

4) che i modelli e le modalit? di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall’art. 20 del Decreto legislativo 226/2005 come definiti dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011;

5) che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attivit? di formazione, interna o esterna all’azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e Province Autonome nel rispetto di quanto definito nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, e nel Decreto legislativo 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilit?, nel caso di apprendisti di et? superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;

6) che le modalit? di erogazione dell’ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 1, lettera e, art. 3 del Decreto legislativo 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell’apprendista, assicurandone la tracciabilit? secondo le modalit? definite dalle Regioni e Province Autonome.

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalit? del presente Accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

fonte: www.guritel.it

a cura di t.c. e s.m.