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La riforma Monti Fornero ha superato le pensioni col requisito delle quote, lasciando in vita quella di vecchiaia e quella anticipata (ex 40 anni di contributi). Fino a fine 2011 – nella gestione Inps – poteva accedere alla pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti anagrafici chi aveva 15 anni di contributi maturati al 31 dicembre 92; per i dipendenti pubblici, nell’ ordinamento Inpdap il requisito minimo dei 15 anni era richiesto, ma non doveva essere stato necessariamente raggiunto a quella data. Quindi gli iscritti Inpdap potevano accedere al trattamento di vecchiaia al compimento del 15esimo anno di contribuzione. Chi non aveva tali requisiti vi poteva accedere con almeno 20 anni di contributi. Il requisito inferiore era richiesto anche a chi era stato autorizzato alla prosecuzione volontaria entro il ’92. Da quest’ anno il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia si consegue solo con anzianità contributiva minima di 20 anni (articolo 24, comma 7, del Dl 201/11). La circolare Inps 35/2012 precisa che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’ assicurato. Per gli iscritti ex Inpdap, l’ Inps prevede che dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia in un sistema misto (pro rata) e in un sistema contributivo si consegue con almeno 20 anni di contributi. La norma non ha esplicitamente previsto alcuna deroga per i “salvaguardati” del ’92, ancorché l’ articolo 2, comma 3 della riforma Amato viga ancora. Anche la circolare 2/2012 della Funzione Pubblica prevede che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni – iscritti alle casse gestite dal l’ ex Inpdap – il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia nel 2012 è l’ anzianità minima pari a 20 anni. Così, senza i requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaiae contributivi (15 anni) alla data del 31 dicembre 2011, non si avrebbe diritto alla prestazione di vecchiaia. Il condizionale è opportuno: né il ministero del Lavoro né l’ Inps hanno affrontato apertamente il problema, che si aggiunge a quello degli esodati. Fino all’ entrata in vigore del Dl 78/10, per i pubblici dipendenti la prosecuzione volontaria manteneva attiva una posizione previdenziale anche senza pagare: in assenza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’ Inpdap non avrebbe pagato la pensione di vecchiaiadifferita. Poi, con l’ abrogazione della legge 322/58, l’ istituto ha ammesso il pagamento delle differite anche senza posizione previdenziale attiva. Gli autorizzati che hanno pagato i contributi volontari raggiungeranno i 20 anni entro il 2012; gli altri – in assenza di deroghe – dovranno maturare il nuovo minimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA I quesiti pubblicati in questa pagina sono stati presi dal forum dell’ Esperto risponde organizzato per l’ evento Tuttopensioni che si è svolto lunedì 19 marzo. Le risposte sono consultabili su www.ilsole24ore.com/tuttopensioni. Un team di esperti è ancora impegnato a fornire i chiarimenti chiesti dai lettori: sono infatti arrivate migliaia di domande che saranno soddisfatte nei prossimi giorni. e Mobilità e graduatoria dei salvaguardati Sono un lavoratore dipendente, nato nel 1952. Il 7 febbraio ho maturato 35 anni di contributi e 60 anni di età. Lo scorso settembre, ho accettato la proposta aziendale di andare in mobilità dal 1° aprile, con un incentivo pari al periodo mancante alla pensione secondo le vecchie regole, che mi farebbero maturare il diritto alla pensione il 1° luglio. Sulla base del Dm di cui all’ articolo 24, commi 14 e 15 del Dl 201/11 potrò andare in pensione secondo le vecchie regole? Se si collocherà in posizione utile nella graduatoria dei “salvaguardati” di cui all’ articolo 24, commi 14 e 15 del Dl 201/11 e se – alla data del 7 febbraio 2013 – avrà maturato un’ anzianità contributiva di 36 anni (comprese le settimane di mobilità maturate fino a quella data), potrebbe accedere alla pensione anticipata dal 1° marzo 2014. In questo caso, infatti, sarà perfezionato il raggiungimento di quota 97. In caso contrario, l’ accesso al pensionamento sarà possibile solo coi nuovi requisiti previsti dalla riforma. In mancanza del nuovo requisito fissato per la pensione anticipata, va attesa l’ età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia. r La Cassa integrazione dà diritto all’ anticipo Sono un lavoratore metalmeccanico in Cigs (Cassa integrazione straordinaria) dalla metà del 2010, in virtù di un accordo aziendale firmato in sede ministeriale nel gennaio del 2011. Sono nato nel 1958 e lavoro dall’ ottobre 1974 (all’ età di 16 anni). Quando potrò andare in pensione anticipata? I contributi figurativi relativi al periodo della Cigs valgono a far maturare la pensione anticipata? I contributi Cigs sono validi per il diritto alla pensione anticipata, per la quale dal 2012, per gli uomini, è prevista un’ anzianità contributiva minima di 42 anni e 1 mese (che aumenterà gradualmente anche in considerazione dell’ aumento dell’ aspettativa di vita). Se lei raggiungerà l’ anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (requisito richiesto nel 2017 per gli uomini)alla data del 30 giugno 2017, potrà richiedere la pensione anticipata dal 1° luglio 2017. Avendo a quella data una età anagrafica di 59 anni, la pensione anticipata sarà assoggettata ad una penalizzazione del 4 per cento. t Il socio di srl non sana i versamenti prescritti La mia posizione Inps accerta contributi versati dal 1° febbraio 1983 al 26 agosto 1997. Dal 1998 al 2003, il datore di lavoro dell’ epoca non me li ha versati e dal 2000 al 2003. Essendo stata socia di due srl, con quote in diversi periodi di quantità variata da scritture private, mi è stato detto che i contributi li avrei dovuti versare io.Dal 2004 al 16 febbraio 2012 li ho versati: come titolare di sas dal 2004 al 2009 e in seguito come titolare di ditta individuale. Per il periodo in cui ero socia delle due srl avrei dovuto versarli io? Ora posso, pagando, chiudere la posizione andando in pensione prima dei 65 anni o devo pagare per altri 11 anni? Come devo fare per aumentare la cifra della pensione pagando i quattro anni mancanti (dal 1998 al 2003)? Si conferma che per il periodo in cui lei era socia delle due srl, se in possesso dei requisiti per l’ iscrizione a una delle gestioni per lavoratori autonomi artigiani o commercianti, avrebbe dovuto pagare personalmente. Ora non può farlo: è intervenuta la prescrizione e per il lavoro autonomo del titolare di azienda non è ammesso il riscatto della contribuzione prescritta. Per l’ anno 1998, interessato da lavoro dipendente, può invece presentare domanda per la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’ articolo 13 della legge 1338/62. Il riscatto è a titolo oneroso. Alla domanda deve essere allegata documentazione dell’ epoca che provi l’ esistenza del rapporto di lavoro.