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Dimissioni telematiche: la genesi di una complicata semplificazione

img_0858.jpgÈ tornata lo scorso 12 marzo 2016 la norma che, per contrastare la pratica delle “dimissioni in bianco”, impone ai lavoratori, pena la nullità delle dimissioni medesime, l’utilizzo di canali predefiniti per comunicare al datore di lavoro la volontà di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro.

Già con il secondo governo Prodi, Cesare Damiano Ministro del Lavoro, Legge 188/2007, art. 1, si era disposto che “la lettera di dimissioni volontarie … è presentata … su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente … dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego”.

Di fatto la norma è stata inapplicata: non sono mai stati, infatti, resi disponibili i “moduli numerati e distribuiti gratuitamente dagli uffici pubblici”; dal 2007 ad oggi, senza grossi stravolgimenti dalla Riforma Fornero, la prassi seguita è quella di sottoporre al lavoratore dimissionario la ricevuta dell’avvenuta comunicazione delle dimissioni al centro per l’impiego con l’accettazione esplicita delle dimissioni medesime ed il rispetto dell’eventualità (piuttosto remota) che il lavoratore “cambi idea” nei tempi stabiliti e decida, quindi, di non dimettersi più.

E ora? È possibile utilizzare solo la procedura telematica per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, pena l’inefficacia dell’atto. I lavoratori interessati potranno gestire autonomamente la comunicazione oppure rivolgersi a soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione), ed il Ministero del Lavoro ha predisposto due video tutorial che illustrano i passaggi operativi della nuova procedura.

Fin qui l’innovazione, ma non troppo! A dieci giorni dall’entrata in vigore della norma (dal mio osservatorio i dimissionari in questi giorni hanno rappresentato lo 0,37% dei lavoratori che amministro) restano tuttora irrisolti alcuni dubbi tecnici e normativi (i Consulenti del Lavoro hanno sottoposto al Ministero un documento con venti domande in merito alle procedure), primo fra tutti l’evidente problema del lavoratore che “sparisce” senza alcuna comunicazione o quello che rifiuta l’utilizzo dei canali prestabiliti.

Risolti, comunque, i problemi applicativi, restano sospese una serie di riflessioni che vanno oltre la norma in se stessa.

In venticinque anni di professione, e in questo sono rinfrancata anche dall’esperienza dei colleghi, la pratica delle dimissioni in bianco non è tale da mettere in campo una procedura simile: altre sono le dinamiche che “convincono” un lavoratore a presentare le proprie dimissioni, come i trasferimenti impropri, i demansionamenti di fatto, il mobbing e il mancato pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali.

I Consulenti del Lavoro sono stati esclusi dal ruolo di intermediari: si mette, evidentemente, in discussione la professionalità super partes che ci viene richiesta, invece, quando di fatto gestiamo le banche dati dell’INPS e garantiamo, quindi, al lavoratore dimissionario, o meno, la correttezza dei dati per la pensione del medesimo.

C’è, inoltre, una sorta di “stupore” nella fiducia ostentata nei confronti del canale telematico. Il legislatore ignora evidentemente che l’informatizzazione non ha raggiunto l’Italia intera, che non è GRATIS, che non tutti hanno un pc o lo sanno usare, che, essendo le aziende italiane di piccole e medie dimensioni, la nuova burocratizzazione imposta non è un valore aggiunto nelle relazioni interpersonali aziendali ma un costo economico.

Non posso, infine, non ricordare che anche le dimissioni telematiche sono “figlie” della grande riforma del Jobs Act, grazie al quale è ora più facile licenziare che dimettersi. Che dire? Una montagna che partorisce un topolino? Un deserto dei tartari?

Mirella Di Lonardo
Bologna 20 marzo 2016

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